Nessun rinvio della pena a causa del sovraffollamento in carcere. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, "dirette a consentire alla magistratura di sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 147 del codice penale anche nel caso in cui la stessa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità per il sovraffollamento carcerario". È quanto scrive la Consulta, dopo la Camera di consiglio di oggi. "La Corte ha ritenuto - si legge - di non potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato dai rimettenti, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile. Nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità".
La risposta a una questione sollevata dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e Milano. Ma in caso di inerzia legislativa, "la Corte si riserva di prendere decisioni per far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità".
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