Una prima assoluta sul fronte delle adozioni omogenitoriali che rappresenta una clamorosa forzatura delle nostre leggi. Si tratta dell’«adozione piena e legittimante» decisa dalla Corte d’appello di Milano.
LA STORIAIl caso riguarda una coppia di lesbiche italiane, sposate in Spagna, che poi avevano deciso di divorziare contando sulla legge zapaterista. Con la coppia anche una bambina, nata con il ricorso alla fecondazione eterologa, per la quale il giudice spagnolo aveva stabilito una forma adottiva per garantire collocazione abitativa e mantenimento. Lo scorso anno le due donne si erano rivolte all’ufficiale di Stato civile di Pavia per avere la trascrizione dell’adozione. Richiesta che era stata bocciata, visto che nel nostro Paese non esistono norme che regolano l’adozione legittimante. Nell’ottobre scorso la Corte d’appello di Milano ha invece dichiarato l’efficacia del provvedimento con cui una delle due donne aveva adottato la figlia della sua ex "moglie". Una sorta di "stepchild adoption" in salsa iberica. Nella sentenza, la Corte ha detto no alla richiesta di trascrivere matrimonio e divorzio, mentre ha ammesso la domanda d’adozione riconoscendo che la minore «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne, che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa», sono le parole della sentenza. Ma – ecco la forzatura nella forzatura – ha deciso che si doveva parlare di adozione "piena e legittimante", andando al di là dell’articolo 44 della legge sulle adozioni dove si indicano alcuni casi speciali in cui anche ai singoli è consentito adottare, ma in modo "non legittimante".
OLTRE IL LIMITE«La sentenza – spiega l’avvocato Anna Galizia Danovi, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia – fa richiamo sia ad una serie di pronunciamenti internazionali, sia alle indicazioni della nostra Consulta, ma poi va molto al di là perché si connette ad un impianto normativo inesistente». L’osservazione è chiara: «Come è possibile riconoscere qualcosa che le nostre leggi non prevedono, anzi che appare in aperto contrasto con queste norme?», si domanda l’esperta. «In questo caso il dato che è alla base delle nostre leggi sulle adozioni viene completamente superato superato e addirittura sostituito da un’adozione legittimante che non sembra giustificata da alcuna norma del nostro ordinamento».Nella sentenza non si fa alcun cenno al procuratore generale che, nel caso di specie, evidentemente non ha partecipato alla discussione. «È vero che si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, procedimento soggetto a un riconoscimento quasi "automatico", ma – conclude l’avvocato Danovi – essendo in contestazione proprio il riconoscimento, ne è seguito un normale procedimento per il quale non possiamo che dolerci della mancata presenza del Procuratore generale, non solo a difesa della norma ma soprattutto a tutela dell’interesse del minore». Sul caso anche Maurizio Sacconi, presidente della Commissione lavoro del Senato: «Incoraggerà le coppie omosessuali ad avere l’adozione all’estero per poi ottenerne l’automatico riconoscimento in Italia».