mercoledì 6 aprile 2016
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Gli apprendisti quindicenni possono lavorare massimo 7 ore giornaliere e 35 settimanali. La precisazione è stata fornita dal ministero del lavoro nell’interpello n. 11/2016 a risposta di un quesito formulato dall’ordine dei consulenti del lavoro. Il quesito, in particolare, chiedeva di sapere a quale disciplina sull’orario di lavoro deve ritenersi soggetto il lavoratore non ancora maggiorenne avente un’età superiore a 15 e inferiore a 16 anni, titolare di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: alla disciplina applicabile a tutti gli adolescenti ovvero alla disciplina sull’orario normale di lavoro (vale a dire 8 ore giornaliere e 40 settimanali). Per fornire la soluzione al quesito, il ministero esamina la legge n. 977/1967, contenente le norme fondamentale sul lavoro dei minori. Sulla base di tale legge è da considerare “bambino” il lavoratore non ancora maggiorenne (minore) che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico; mentre è da considerare adolescente il lavoratore non ancora maggiorenne, d’età compresa tra 15 e 18 anni (non compiuti) non più soggetto all’obbligo scolastico. Inoltre, è sancito che per i bambini liberi da obblighi scolastici l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, mentre per gli adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Secondo il ministero, dalla predetta normativa si evince che il Legislatore abbia inteso porre particolare attenzione pure al periodo d’istruzione obbligatorio, ai fini delle norme sull’orario di lavoro (e della disciplina sul lavoro in generale) applicabili ai lavoratori non maggiorenni. Infatti, come detto, al fine di preservare la frequenza scolastica, sancisce per i bambini liberi da obblighi scolastici che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. In proposito poi, aggiunge il ministero, la Cassazione ha sottolineato le finalità di tutela cui è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro di fanciulli e adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” e affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967” e non quelli contemplati dall’apprendistato (sentenza n. 9516/2003). Alla luce di tanto, in conclusione, il ministero ritiene che i lavoratori quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, che costituisce modalità di assolvimento dell’obbligo stesso, possano effettuare un orario non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.
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