Il bonus famiglia allunga le scadenze, allarga la platea dei beneficiari disabili e corregge alcune distorsioni rispetto al computo dei figli dei conviventi. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 2/E diffusa martedì pomeriggio dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze. C’è un mese in più per le domande e per ricevere il beneficio. La legge di conversione del decreto 185 del 2008 ha infatti prorogato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la domanda del bonus ai sostituti d’imposta. Datori di lavoro ed enti pensionistici, di conseguenza, erogheranno il beneficio entro il 31 marzo 2009 ed è stato spostato anche il termine per presentare la domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo al 30 aprile 2009. Portatori di handicap. Un altro punto della circolare precisa che il bonus di mille euro va alle famiglie, con tetto di reddito complessivo fino a 35mila euro, quando fra i componenti del nucleo è presente un portatore di handicap, non importa se sia esso coniuge, figlio o altro familiare del richiedente, ad esempio anziani genitori, purché sia invece fiscalmente a carico (cioè abbia un reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili). I soggetti e la divisione in nuclei. L’Agenzia delle entrate precisa meglio quali siano i componenti del nucleo familiare i cui redditi concorrono alla determinazione del reddito complessivo: il richiedente; il coniuge non separato, anche se non fiscalmente a carico; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico; ogni altra persona convivente, purché fiscalmente a carico. Viene così confermato che «I coniugi separati o divorziati o non coniugati (questi ultimi si presume siano i 'conviventi non coniugati', ndr) possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli». Le coppie conviventi, quindi, potranno presentare due richieste distinte di bonus componendo il proprio nucleo liberamente secondo convenienza e i loro redditi non verranno sommati e dunque più facilmente resteranno sotto i tetti massimi. La precisazione sui figli. La circolare dell’Agenzia delle Entrate rettifica qui un orientamento che era stato comunicato ai Centri di assistenza fiscale in un incontro il 18 dicembre 2008 e che Avvenire aveva posto in evidenza in un’inchiesta l’11 gennaio, secondo il quale i figli a carico al 50% potevano essere conteggiati in entrambi i nuclei distinti formati dai conviventi. «Ai fini del beneficio, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all’articolo 433 del Codice civile) può far parte di un solo nucleo familiare – precisa invece ora la circolare –. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro». Le questioni della residenza e dei redditi. La circolare chiarisce infine che la residenza in Italia è richiesta solo per il richiedente del bonus, mentre non è condizione necessaria per il coniuge non separato, per i figli o altri familiari a carico. Infine, la norma prevede che il richiedente sia titolare esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o di pensione o di taluni redditi assimilati. Il possesso di redditi fondiari fino a 2.500 euro, invece, non osta, solo se in aggiunta alle predette tipologie di reddito.