martedì 22 maggio 2018
Per la copertura degli oneri sono stanziati fondi pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno gli anni del triennio 2018/2020
Malati di mesotelioma, prorogata l'indennità
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Prorogata per il triennio 2018/2020 l’indennità a favore dei malati di mesotelioma. Con una novità: diversamente dalla precedente edizione il diritto all’indennità spetta adesso anche agli eredi. A stabilirlo è il decreto interministeriale 24 aprile (Lavoro ed Economia), pubblicato sul sito internet del ministero del Lavoro, sezione pubblicità legale. Come fissato dalla legge di Bilancio 2018, il provvedimento proroga la validità dell’indennità una tantum, di 5.600 euro, che l’Inail potrà riconoscere, anche negli anni 2018-2020, a chi si ammali di mesotelioma per attività lavorativa con esposizione ad amianto o per esposizione ambientale, oppure, come già detto, ai suoi eredi. Per la copertura degli oneri sono stanziati fondi pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno gli anni del triennio 2018/2020.

Gli aventi diritto alla prestazione sono i malati di mesotelioma che hanno contratto patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nelle lavorazioni di amianto o per esposizione ambientale. Finora, in caso di decesso del malato di mesotelioma, la prestazione una tantum poteva essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, soltanto nell’ipotesi in cui il de cuius avesse fatto istanza prima della morte. Per gli anni 2018/2020, invece, gli eredi hanno diritto autonomo: in caso di decesso del malato, la prestazione nella stessa misura 5.600 euro potrà essere riconosciuta a loro favore, da ripartire tra loro in parti uguali. Per ottenere la prestazione, uno degli eredi deve fare domanda all’Inail entro 90 giorni dalla data di decesso del de cuius su apposita modulistica predisposta dall’Inail, e corredandola della delega degli altri eredi e della documentazione amministrativa e sanitaria necessaria.

Come detto il diritto all’una tantum si perfeziona con l’esposizione all’amianto che può essere “familiare” oppure “ambientale”. L’esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. Mentre l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia.

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