Le offerte deducibili per il sostentamento del clero sono nate insieme con l’8xmille e trovano la loro definizione legislativa nella legge 222 del 1985. Con quella normativa, approvata dal Parlamento italiano in attuazione di quanto stabilito con l’Accordo di revisione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984,
venne definitavamente cancellata la Congrua, cioè una sorta di stipendio mensile che lo Stato pagava alcune categorie di sacerdoti, e vennero introdotte forme di sostegno economico più rispondenti alla Costituzione repubblicana da un lato, e allo spirito del Concilio Vaticano II dall’altro.
Il cuore della revisione economica fu appunto la cancellazione di ogni automatismo (la congrua, appunto) e il rimettersi totalmente alla libera volontà dei cittadini, testimoniata dalle firme in occasione della scelta annuale dell’otto per mille e dalle offerte volontarie per il sostentamento del clero.
Queste ultime vennero, per legge, distinte anche formalmente dalle offerte ordinariamente fatte in parrocchia. Si stabilì infatti che fossero effettuate solo tramite bollettino di conto corrente postale, oppure bonifico bancario o con versamento diretto presso un Istituto diocesano per il sostentamento del clero, che rilascia ricevuta. Solo se effettuate con una di queste formalità le offerte sono deducibili dall’imponibile Ipef fino a un massimo di 2 milioni delle vecchie lire, cioè 1.032,91 euro. Tutte le offerte, comunque, indipendentemente dal sistema di versamento prescelto, affluiscono all’
Istituto centrale per il sostentamento del clero (Icsc) che è unico per tutta Italia e che ha sede ha Roma. L’Icsc utilizza la massa delle offerte per dare ai sacerdoti diocesani italiani la remunerazione stabilita dal sistema di sostentamento del clero. Naturalmente le sole offerte non bastano. Esse rappresentano solo il 3 per cento del fabbisogno annuo complessivo. La parte maggiore è costituita dalla parte di otto per mille destinata a questo scopo, mentre i redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero ammontano all’8 per cento del fabbisogno.
Anche gli Istituti diocesani vennero costituiti nel 1985 con lo scopo di raccogliere i beni precedentemente distribuiti tra vari enti ecclesiastici connessi ad alcuni incarichi sacerdotali. Questi beni con il tempo erano stati quasi del tutto abbandonati ed avevano una redditività molto bassa. Raccoglierli in istituti diocesani che li amministrassero e li valorizzassero fu dunque una scelta lungimirante che dette i suoi frutti. A metà degli anni ’80 infatti si calcolò che il reddito prodotto da tutti questi beni era di circa 6 miliardi di vecchie lire all’anno. Nel 2008 questa cifra era cresciuta fino a 47,3 milioni di euro.