Sei mesi per dirsi addio. Al massimo
un anno, se si decide di ricorrere al giudice. Ecco le nuove norme sul divorzio in Italia.
I tempi
Con il "divorzio breve" non saranno più necessari tre anni per mettere fine
a un matrimonio, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Restano i due
gradi di giudizio. Il termine decorre dalla comparsa dei coniugi
davanti al presidente del tribunale.
Nelle
separazioni consensuali si applica la riduzione a
sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle
separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Nelle
separazioni giudiziali si applica
la riduzione da tre anni a
dodici mesi della durata minima del
periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la
domanda di divorzio.
Divisione dei beni
Novità temporale anche per la divisione dei beni: la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di
sottoscrivere la separazione consensuale. L'ordinanza con la
quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è
comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini
dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Applicazione immediata, anche ai divorzi in corso
C'è poi l'applicazione immediata: il "divorzio breve" sarà
operativo anche per i procedimenti in corso.
Scomparso il divorzio immediato
Dal provvedimento, durante la discussione al Senato, è stata stralciata la norma
che prevedeva il divorzio immediato, cioè senza separazione. Una
norma che avrebbe "rallentato" il percorso visto che sul tema si
sono registrate posizioni politiche contrastanti che avrebbero
spaccato la maggioranza.
Affidamento dei figli
Per quanto riguarda l'affidamento dei
figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida
anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia
sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova
presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi
in seguito a un ricorso per il divorzio.