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Il testo della proposta di legge «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» è nero su bianco, varato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e al centro lunedì 13 in aula della discussione generale. Ma sappiamo davvero cosa prevede? Vediamo.
Articolo 1. Viene enunciata la finalità della legge, che si propone di disciplinare «la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile» di ottenere assistenza per porre deliberatamente fine alla propria vita. Nella sostanza: suicidio medicalmente assistito.
Articolo 2. Si definisce il concetto di «morte volontaria medicalmente assistita» come modalità per porre «fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale», precisando che la volontà suicidiaria deve essere «attuale, libera e consapevole».
Articolo 3. Vengono identificate le condizioni sulla scorta delle quali è possibile accedere al suicidio medicalmente assistito. In primo luogo, sono necessarie la maggiore età, la capacità di intendere e volere, un’adeguata informazione e il coinvolgimento in un percorso di cure palliative. Ma quest’ultima condizione – vero punto nodale della legge – viene depotenziata, posto che per poter accedere alla morte volontaria si assume anche il rifiuto di queste terapie semplicemente proposte al malato. La norma prosegue ribadendo i requisiti indicati nell’articolo 1 ma imponendo sia la presenza contestuale di sofferenze fisiche e psicologiche («che la persona stessa trova assolutamente intollerabili») sia la sottoposizione a «trattamenti di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente».
Articolo 4. Si disciplinano le forme di cui deve essere rivestita la richiesta suicidiaria, da inviarsi al medico di medicina generale o a quello curante: atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se tuttavia il paziente non è nelle condizioni di dar corso a questi adempimenti sono sufficienti videoregistrazioni o altre forme di comunicazione. Ricevuta la richiesta, il medico deve informare il paziente (anche) delle possibili alternative.
Articolo 5. In questo capitolo della norma, il più lungo, viene dettagliata la procedura del suicidio assistito. Al primo com- ma si istituisce la facoltà del paziente di indicare le persone che devono essere informate della sua scelta, e chi può assistere al decesso. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte – se ritiene esistenti i presupposti per accedere al farmaco letale – deve redigere «un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente », comprensivo anche delle motivazioni che hanno determinato la scelta, e lo invia alla Comitato di valutazione clinica istituito presso le Aziende sanitarie locali. In caso di parere favorevole il medico trasmette la documentazione all’Azienda sanitaria territoriale, che deve garantire il decesso «presso il domicilio del paziente» oppure «presso una struttura ospedaliera», con l’avvertenza che alla morte programmata possano accedere anche le «persone prive di autonomia fisica». Qualora invece il responso sia negativo il candidato alla morte può rivolgersi al giudice. In ogni caso, il medico è tenuto ad accertare che la volontà suicidiaria sia presente fino al momento dell’atto letale, facendosi assistere da uno psicologo (solo se ritenuto necessario). La morte per suicidio assistito viene equiparata al decesso avvenuto per cause naturali.
Articolo 6. È la parte sull’«obiezione di coscienza» e prevede che il personale sanitario possa rifiutarsi di prendere parte alle attività specificamente dirette al suicidio ma non «all’assistenza antecedente l’intervento».
Articolo 7. È qui che viene dato mandato al Ministero della Salute di istituire i Comitati di valutazione clinica, che a norma dell’articolo 5 devono rilasciare un parere sulla presenza o meno – nel caso concreto – delle condizioni per accedere alla morte programmata.
Articolo 8. Vengono modificate – anche con efficacia retroattiva – le previsioni dell’articolo 580 (aiuto nel suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del Codice penale, rendendole compatibili con quanto dispone la nuova legge.
Articolo 9. Si onerano la Conferenza Stato-Regioni, insieme alle province autonome di Trento e Bolzano, di una serie di adempimenti formali. Tra questi, l’individuazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale in grado di erogare l’assistenza nel suicidio, dei relativi protocolli, del monitoraggio e dell’implementazione delle cure palliative. Inoltre, viene previsto che il Ministero della salute presenti annualmente una relazione «sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge».