Lanci d'agenzia, ieri sera, avevano annunciato la completa liberalizzazione della diagnosi genetica pre impianto a beneficio delle coppie con malattie ereditarie.
Oggi, invece, un comunicato della Consulta ha precisato i termini della questione: l'accesso alla fecondazione in vitro e alla conseguente diagnosi pre impianto non è permesso a tutte le coppie che soffrono di patologie ereditarie, ma solo a quelle predisposte a generare embrioni con malformazioni tali da sottoporre la gestante a gravi rischi.
“La Corte costituzionale - così recita la breve nota - nella camera di consiglio del 14 maggio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili”.
Ma attenzione: queste malattie, precisa la corte, devono essere rispondere “ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed essere “accertate da apposite strutture pubbliche”. Nella sostanza, dunque, la Consulta aggiunge una categoria di fruitori della provetta: non più solo le coppie sterili o infertili, ma anche quelle con particolari patologie genetiche. E, per determinare queste ultime, fa riferimento ai casi in cui la legge italiana permette il cosiddetto "aborto terapeutico", praticabile entro i primi 3 mesi di gravidanza.
Vale a dire a tutte le situazioni in cui “siano accertati processi patologici - così recita l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 194/78 - tra cui quelli relativi a rilevanti malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Ció significa che gli embrioni non potranno essere eliminati solo in quanto astrattamente idonei a sviluppare una più o meno seria malattia ereditaria, ma solo nei casi in cui la patologia di cui potrebbero soffrire sarebbe in grado di incidere gravemente sulla salute della madre. Fermo restando che questo pericolo, fa capire la Corte, dovrà essere accertato con estremo rigore.
Per saperne di più, bisognerá peró attendere il deposito della sentenza: solo allora sarà possibile leggerne il dispositivo e le motivazioni che lo fondano.
Il commento del Movimento per la Vita
Dopo le prime indiscrezioni di ieri il comunicato rilasciato stamattina dall'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale deve aver raffreddato parecchio gli entusiasmi di quanti avevano ieri cercato di cavalcare la sentenza distorcendone il significato, quasi fosse una liberalizzazione della selezione a fini eugenetici.
«La Corte si è premurata di precisare che in nessun caso si potrà andare oltre alle condizioni già previste per l'aborto oltre i 90 giorni», spiega Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita «e cioè quando 'siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna'.
«Se certamente viene confermata l'apertura eugenetica già presente nella 194, non vi è peraltro alcun allargamento dei paletti previsti, con la previsione inoltre che l'accertamento delle condizioni patologiche dell'embrione possa essere effettuato solo da strutture pubbliche autorizzate».
«Siamo quindi ben lontani quindi dai sogni dei radicali e di chi fa affari sulla provetta selvaggia, con alti costi per le pazienti e bassi indici di risultato. Di fronte alle nuove sfide - conclude Gigli - il Movimento per la vita continuerà a lavorare per prevenire l'aborto, aiutare le gestanti in difficoltà, favorire l'adozione, promuovere una cultura rispettosa della vita».