Dj Fabo, il suicidio assistito secondo i pm
giovedì 4 maggio 2017

I pm di Milano hanno chiesto l’archiviazione per Marco Cappato, che si era autodenunciato per aver aiutato a fine febbraio dj Fabo a morire attraverso il suicidio assistito in Svizzera. La denuncia dell’esponente radicale aveva il chiaro intento di suscitare ulteriore risonanza mediatica, e magari una presa di posizione della magistratura, che in materia di bioetica ha dato prova di assumersi il ruolo di legislatore prodigo di diritti. In attesa di sapere se la richiesta di archiviazione verrà accolta o meno dal gip, possiamo svolgere alcune valutazioni sulle motivazioni addotte dai pubblici ministeri milanesi.

Il cuore degli argomenti espressi dalla Procura è nella convinzione che le pratiche di suicidio assistito «non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando – si legge nell’istanza – siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso». In relazione a ciò, aggiungono i magistrati Arduini e Siciliano, «non pare peregrino affermare che la giurisprudenza, anche di rango costituzionale e sovranazionale, ha inteso affiancare al diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell’umana dignità».

Distinguiamo allora quanto i giudici non sembrano cogliere con chiarezza. Essi affermano che esistono: a) situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale, b) gravide di sofferenze, c) o ritenute intollerabili o indegne dal malato stesso. Si capisce subito che qui le situazioni oggettivamente valutabili del punto a) si squagliano progressivamente verso le sofferenze di incerta natura del punto b), per svanire del tutto al punto c), dove si entra sul terreno dei criteri assolutamente soggettivi. Il caso di Dj Fabo rientrava in quest’ultima fattispecie. In base a un simile criterio, ogni persona che venga a trovarsi in condizioni di "male di vivere" e con un forte desiderio di suicidarsi potrebbe chiedere e ottenere l’aiuto di un assistente per il suicidio, violando il Codice penale che all’articolo 580 vieta tuttora tale comportamento.


Fin qui siamo di fronte a una creativa quanto illegittima re-interpretazione della legge. Ma ciò che sorprende maggiormente è la giustificazione che i pm propongono richiamandosi addirittura alla giurisprudenza sovranazionale con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2002 negò a Diane Pretty l’impunità chiesta per il marito al fine di farsi assistere da lui nel darsi la morte. Ora, sono proprio le sentenze delle grandi Corti internazionali – quella americana nel 1996 e quella europea nel 2002 – che hanno negato che esista un diritto all’eutanasia rispettivamente nella Costituzione americana e nella Convenzione europea per i diritti umani respingendo tra l’altro la motivazione che esista un diritto alla dignità della vita.

Le Corti hanno ritenuto questa ragione del tutto soggettiva, capace di svincolare il soggetto richiedente da ogni legame sociale, espressione di un individualismo che, fortunatamente, non è ancora entrato nelle leggi fondamentali degli Stati. Per questi motivi l’affermazione dei pm di Milano che esista un diritto alla vita degna – concetto di impossibile definizione – appare persino fantasiosa, al punto da potersi attendere (e di certo augurare) una decisione del gip, chiamato a valutare la richiesta di archiviazione, in senso differente rispetto a quanto gli viene proposto.


Il tema delle decisioni di fine vita è complesso, e i problemi complessi non si possono risolvere con l’invenzione di nuovo diritto. Una risposta corretta è lecito attenderla dal Parlamento, e dovrà tenere insieme l’elemento imprescindibile della libertà del paziente con i valori sociali. Tra questi, il primo è la tutela che la società deve assicurare in particolare alla vita dei suoi membri più deboli, che non possono mai diventare mai oggetti da scartare.

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