Mamme e gestanti possono chiedere all’Inps l’assegno straordinario di 800 euro, una tantum. È il “premio alla nascita”, introdotto dalla legge di Bilancio di quest’anno, (art. 1, comma 353, della legge n. 232/2016), che ha ricevuto il via libera a partire da giovedì 4 maggio. Da questa data l’Inps rende disponibile sul sito internet la procedura telematica per la presentazione delle domande. Il premio è corrisposto sempre dall’Inps, già al compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) ovvero alla nascita, adozione o affido, solamente per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017. Oltre che da internet, la domanda può essere presentata via telefono, chiamando il Contact Center al numero 803164, gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 a pagamento da cellulare, oppure avvalendosi dell’ausilio dei Patronati. Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia;
• cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane);
• cittadine non comunitarie, nel qual caso occorre il possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo oppure una carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue;
Il premio vale 800 euro ed è concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017:
• compimento del 7° mese di gravidanza (che significa “aver terminato” il 7° mese di gestazione);
• parto;
• adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per singolo evento in relazione a ciascun singolo figlio (nato o adottato o affidato).
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda da presentare all’Inps da parte della madre che ne ha diritto. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza, (quindi all’inizio dell’8°), improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Solo per gli eventi già verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio, data di avvio della presentazione delle domande, il termine di 1 anno (che determina la decadenza dal diritto alla prestazione) decorre dal 4 maggio.
Alla domanda va allegata una certificazione attestante lo stato di gravidanza; a tal fine si può scegliere una delle seguenti opzioni:
• presenta del certificato originale o di una copia autentica;
• indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico Ssn o convenzionato Asl;
• indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla stessa gravidanza (per esempio, se la mamma ha già presentato all’Inps lo stesso certificato per aver diritto al congedo di maternità);
• per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Ssn o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Invece, se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre deve autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino. La domanda va presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:
• via WEB, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite Pin (password);
• chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
• tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.