mercoledì 14 dicembre 2022
A stabilirlo, per il biennio 2021-2022, è il decreto 30 settembre 2022 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 269/2022. Domande entro il prossimo 16 gennaio
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Via libera alla tutela Inail anche per le vittime d’amianto nei porti. A stabilirlo, per il biennio 2021-2022, è il decreto 30 settembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 269/2022, che stabilisce procedure e modalità per l’erogazione delle prestazioni a carico del «Fondo vittime dell’amianto», a favore degli eredi delle persone decedute a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti. L’Inail ha stabilito che le richieste della nuova prestazione si possono presentare entro il prossimo 16 gennaio (circolare 43/2022). Il provvedimento stabilisce che possono accedere alle prestazioni del fondo:

a) gli eredi di deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione di attività nei porti e che risultino destinatari, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

b) le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

La quantificazione della prestazione è rimessa all’Inail che, con propria delibera, dovrà fissare per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in che misura percentuale concorrere rispetto a quanto è dovuto a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale. La misura della quota percentuale annuale è fissata sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti stabiliti nelle sentenze o verbali di conciliazione giudiziale di competenza rispettivamente del 2021 o del 2022 e il limite di spesa di dieci milioni di euro stabilito per ciascuno dei predetti anni. La domanda di prestazione va presentata all’Inail entro il prossimo 16 gennaio 2023 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto, che c’è stata lo scorso 17 novembre). Le domande per l’anno 2021 devono riguardare sentenze o verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020; quelle per l’anno 2022 sentenze o verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021. Queste le modalità da seguire:

a) gli eredi devono compilare il modulo «Domanda Erede» e inviarlo all’indirizzo Pec (posta elettronica certificata) dcra@postacert.inail.it. I richiedenti che siano sprovvisti di un proprio indirizzo Pec, possono inviare la domanda per raccomandata a/r all’Inail;

b) le autorità di sistema portuale devono compilare il modulo «Domanda Autorità» e inviarla all’indirizzo pec dcra@postacert.inail.it.

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