La possibilità offerta alla lavoratrice madre e al lavoratore padre di presentare le dimissioni senza dover dare il preavviso al proprio datore di lavoro sussiste solo durante il primo anno di vita del bambino. Ciò a differenza, invece, della necessità che le dimissioni siano autorizzate dalla direzione territoriale del lavoro, obbligo che sussiste per tutto il periodo di gestazione (per la sola lavoratrice in gravidanza) nonché per i primi tre anni di vita del bambino (sia per la lavoratrice madre che per il lavoratore padre). È quanto ha precisato il ministero del Lavoro nell’interpello n. 28/2014, rispondendo a un quesito dell’associazione religiosa istituti socio-sanitari (Aris), in merito alla corretta interpretazione della disciplina sulle dimissioni dettata all’art. 55, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 (il cosiddetto T.u. sulla maternità).Il dubbio è scaturito dalla riforma Fornero del lavoro (ex legge n. 92/2012) che ha esteso da uno a tre anni di vita del bambino il periodo durante il quale è richiesta l’autorizzazione del servizio ispettivo del ministero del lavoro, operativo presso gli uffici territoriali dello stesso ministero (cioè le direzioni territoriali del lavoro) all’istanza di dimissioni. In particolare, il comma 4 del citato art. 55 stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e/o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante la gravidanza, nonché dalla lavoratrice e/o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dalla direzione territoriale del lavoro. Il comma 1 del citato art. 55, inoltre, sancisce il diritto per la lavoratrice a tutte le indennità di maternità e gravidanza in caso di dimissioni volontarie presentate durante tutto il periodo per il quale è previsto (ex art. 54) il divieto di licenziamento, ossia fino a che il bambino non compie un anno di vita. Il comma 5 sempre dell’art. 55, infine, sancisce il diritto all’esenzione dall’osservare l’obbligo del preavviso nel caso di dimissioni durante la gravidanza e la maternità. Poiché quest’ultima norma sull’esenzione dal preavviso riconosce questo diritto in ogni “caso di dimissioni di cui al presente articolo”, è stato chiesto al ministero del lavoro di precisare l’esatto ambito di applicazione: se, cioè, vale per 1 anno (come indicato al comma 1) ovvero 3 anni (come previsto al comma 4). Il ministero ha precisato che, sebbene si riferisca all’art. 55 nel suo complesso, l’esenzione «è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino». Ciò perché l’estensione da uno a tre anni riguarda esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni.