mercoledì 2 aprile 2014
Sì definitivo della Camera al ddl sulle pene alternative al carcere. Ora spettano al governo i decreti attuativi.
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«La Camera approva». L’aula di Montecitorio dà il via libera definitivo alla legge sulle pene alternative, composta di due deleghe al governo e 16 articoli in tutto. Tre i pilastri della riforma che potrebbe incidere efficacemente sul sovraffollamento delle carceri italiane, in vista della scadenza del 28 maggio fissata dalla Corte europea: detenzione domiciliare come pena principale per molti reati minori, depenalizzazione, messa alla prova. I sì sono stati 332, i no 104: da Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d’Italia e da 8 deputati di una frammentatissima Forza Italia (19 astenuti e 14 favorevoli). Non tutte le norme saranno immediatamente applicabili: su depenalizzazione e domiciliari dovrà intervenire il governo con appositi decreti legislativi. Proprio ieri il Dap ha aggiornato i dati. I detenuti oggi sono 60.167 su una capienza di 48.309. Per ristrutturazioni però i posti reali sono 43.547. Nel 2010 le presenze erano 67.901. Da allora la capienza è aumentata di 3.287 posti.Molte dunque le novità della riforma. Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, presso l’abitazione o altro luogo di accoglienza. I domiciliari diventeranno cioè la pena da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni oggi colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo della pena è 3 anni. Se la reclusione va da 3 a 5, sarà il giudice a decidere. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano in carcere i delinquenti abituali, chi non ha un domicilio idoneo, chi viola le prescrizioni. Alla detenzione domiciliare il giudice può affiancare anche un lavoro di pubblica utilità di minimo 10 giorni. Grazie alla delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una ampia serie di reati, cioè tutte le infrazioni oggi punite con la sola multa e altre fattispecie come l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali, atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare.Importante anche l’intervento sull’immigrazione clandestina che rientra tra i reati depenalizzati. Resterà penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Non depenalizzati i reati di edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.Novità è anche l’estensione agli adulti della messa alla prova, da tempo sperimentato sui minori. Per i reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o citazione diretta a giudizio, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, ovvero lavori di pubblica utilità, per condotte riparatorie o risarcitorie. Se l’esito è positivo, il reato si estingue. Ma in caso di trasgressione del programma o nuovi delitti scatta la revoca.Diversamente da quanto riportato da alcuni giornali, resta il divieto di coltivare la cannabis. L’unica modifica riguarda le eventuali violazioni commesse da istituti universitari e laboratori pubblici di ricerca autorizzati alla coltivazione per scopi scientifici. In caso di inosservanza delle prescrizioni cui l’autorizzazione è subordinata, non incorreranno più in sanzioni penali, ma solo amministrative pecuniarie. Infine è eliminata la contumacia. Se l’imputato è irreperibile, il giudice sospende il processo (e la prescrizione) acquisendo prove non rinviabili. Dopo un anno, dispone nuove ricerche.Il decretoDomiciliari come pena principale, depenalizzazione, messa alla prova. Sono i tre pilastri sui quali si struttura la riforma del sistema sanzionatorio approvata oggi in via definitiva dalla Camera. La legge, due deleghe e 16 articoli in tutto, ridisciplina anche il procedimento nei confronti degli irreperibili abolendo l'istituto della contumacia. Non tutte le norme però saranno immediatamente applicabili, all'attuazione della depenalizzazione e dei domiciliari dovrà infatti provvedere il governo attraverso appositi decreti legislativi. Ecco, in sintesi, le principali novità.- Domiciliari pena principale. Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ("domiciliò). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.- Detenzione oraria. La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Restano invece in carcere i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.- Lavori di pubblica utilità. Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Per almeno 10 giorni (durata minima), il condannato dovrà prestare attività non retribuita in favore della collettività.- Meno reati. In forza di una delega il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi una articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare,rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.- Immigrazione clandestina. È tra i reati depenalizzati. Resterà tuttavia penalmente sanzionabile il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.- Limiti depenalizzazione. Non rientrano comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.- Probation. Istituto da tempo sperimentato a livello minorile, viene ora esteso agli adulti. Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. In caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti scatta però la revoca. Durante il periodo di prova la prescrizione è sospesa.- Assenza imputato. Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) è irreperibile, il giudice sospende il processo potendo però acquisire le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell'imputato. Finchè dura l'assenza, è comunque sospesa la prescrizione. Se le ricerche invece hanno buon esito, il giudice fissa una nuova udienza dando corso al processo. L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
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