mercoledì 10 luglio 2024
Il via libera definitivo della Camera è arrivato a metà mattina, con 199 voti a favore a fronte di 102 contrari e senza astenuti
L'approvazione del ddl Nordio alla Camera

L'approvazione del ddl Nordio alla Camera - ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI

Il via libera definitivo della Camera è arrivato a metà mattina, con 199 voti a favore (accanto alla maggioranza compatta hanno votato i deputati terzopolisti di Azione e Italia Viva), a fronte di 102 voti contrari e senza alcun astenuto. Così il ddl Nordio, che aveva già avuto semaforo verde dal Senato a febbraio, ora diventerà legge. Il testo, oggetto di accese critiche delle opposizioni e della magistratura associata, contiene tra l'altro l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, la riscrittura di quello per traffico di influenze illecite nonché alcune iniziali modifiche in tema di intercettazioni.

Sono otto gli articoli del disegno di legge che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio e propone una significativa riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario. Ecco i punti principali.

Abuso d’ufficio. È abolita la norma penale che punisce il pubblico ufficiale che, violando consapevolmente leggi, regolamenti o l’obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa. Ora questa viene cancellata del tutto. Nel frattempo, però, il governo ha reintrodotto in parte una pena per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali: da 6 mesi a 3 anni per chi, sempre che non ci siano residuali margini di discrezionalità amministrativa nel provvedimento, danneggia terzi o si avvantaggia destinando somme di cui è in possesso a finalità diverse da quelle previste dalla legge. Si tratta di quello che prima del 1990 era detto “peculato per distrazione”.

Traffico di influenze. Si restringe l’ambito di applicazione di questo reato. La mediazione viene ritenuta illecita se è finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale. Si elimina l’ipotesi della “millanteria” e restano le condotte più gravi. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo della pena: da 1 anno e 6 mesi si passa a 4 anni e 6 mesi.

Intercettazioni e tutela del terzo estraneo. Non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione. Il giudice dovrà quindi stralciare le intercettazioni che contengono dati relativi a soggetti diversi dalle parti, laddove non essenziali.

Informazione di garanzia. Nell’avviso dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga. La consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.

Contraddittorio. Il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare preventiva, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia. L’indagato potrà così avere la possibilità di una difesa preventiva, prima di eventuali misure come la custodia cautelare in carcere.

Collegialità e misure cautelari. Introduzione di un organo collegiale, formato da tre giudici, per decidere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che oggi è invece sempre disposta dal giudice monocratico (e per consentire le necessarie assunzioni l’entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini, non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.

Limiti all’appello. Si limita la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado. Il provvedimento non riguarda i reati più gravi.

Età dei giudici popolari. Il requisito massimo in Corte d’assise è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: