Ridurre l’arretrato, attraverso forme stragiudiziali che evitino di portare la causa di fronte a un giudice. È il perno della riforma della giustizia civile, predisposta dal ministero e dell’apposita commissione presieduta da Giuseppe Maria Berruti, direttore del Massimario della Cassazione. A fronte di 5 milioni di procedimenti arretrati, il piano - un decreto legge e un disegno di legge delega da realizzare in 18 mesi - punta a definire entro l’anno fra il 20 e il 40% delle pendenze, cioè da uno a due milioni di cause. Ecco le principali novità contenute nel decreto e nel ddl delega.ARBITRATO. È valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne quelli sui diritti indisponibili (lavoro, previdenza e assistenza sociale): il giudice trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine forense circondariale per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 3 anni all’albo. Il procedimento prosegue di fronte all’arbitro. Il lodo ha valore di sentenza. Se l’arbitrato è disposto in appello, ci sono 120 giorni di tempo, poi entro 60 la causa rientra nell’iter processuale.
FERIE RIDOTTE. Una stretta «simbolica»: diventa di 25 giorni (dal 6 al 31 agosto) la sospensione delle attività nei tribunali, mentre oggi la pausa inizia l’1 agosto e finisce a metà settembre.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA. Le parti che non hanno adito un giudice o un arbitro convengono di risolvere la controversia con l’assistenza dei legali. Esclusi i diritti indisponili. La negoziazione deve comunque essere tentata, prima di andare dal giudice, per il risarcimento danni da circolazione stradale e le domande di pagamenti di somme entro i 50mila euro. I tempi li determinano le parti, ma non possono essere inferiori al mese e superiori a quattro, prorogabili per non più di due. Anche il giudice può invitare a procedere alla negoziazione.SEPARAZIONI E DIVORZI. Non sarà più necessario andare dal giudice per sciogliere il matrimonio: la negoziazione si applica anche a separazioni e divorzi consensuali se non ci sono figli minori o con handicap. L’avvocato trasmette all’ufficiale di stato civile del Comune copia autenticata dell’accordo raggiunto, pena una sanzione. Sempre se non ci sono figli minori o con handicap, i coniugi potranno comparire davanti all’ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione o scioglimento del matrimonio: l’assistenza dei difensori non è obbligatoria.TESTI FUORI DA PROCESSO. Le dichiarazioni scritte rese al difensore, anche e soprattutto prima del giudizio, possono costituire fonti di prova nel processo. E il giudice potrà sentire i testimoni a distanza in videoconferenza.
TUTELA DEL CREDITO. Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più: fissato un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% (quello per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare: su istanza del creditore, la dispone il presidente del tribunale, autorizzando l’ufficiale giudiziario ad accedere in via telematica alle banche dati della Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.
CHI PERDE, PAGA. Chi soccombe nel giudizio rimborsa le spese del processo: verranno limitati i casi di compensazione ai soli casi di soccombenza reciproca.RAFFORZATO TRIBUNALE IMPRESE. Passando ai contenuti del ddl delega, vengono estese le competenze del tribunale per le imprese, comprendendo anche ambiti di particolare importanza per la competitività del sistema imprenditoriale: concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, class action a tutela dei consumatori.TRIBUNALE FAMIGLIA. L’istituzione del tribunale per la famiglia e i diritti delle persone allarga lo spettro delle competenze dei tribunali per i minori, includendovi competenze oggi attribuite al tribunale ordinario: diritti delle persone, in particolare i minori, e diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi, contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari. Si istituisce così istituita una specifica articolazione giudiziaria specializzata in tali materie.
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO CIVILE. Viene rivista la fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Si rafforza il principio di immediata, provvisoria efficacia delle sentenze di primo e secondo grado. Si afferma il principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice. Rimodulati e ridotti i tempi processuali: si rafforza il profilo impugnatorio dell’appello col divieto di nuove allegazioni di eccezioni e prove e la tipizzazione dei motivi di gravame. Si configura un intervento per evitare impugnazioni strumentali, con la revisione del giudizio camerale in Cassazione.