Cos'è e come funziona un contratto a tutele crescenti?
Contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una
nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Il
comunicato diffuso da palazzo Chigi al termine del Consiglio
dei ministri che ha varato i decreti attuativi del Jobs act
spiega nel dettaglio le modifiche introdotte. Per i lavoratori
assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide
le norme precedenti.
- Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in
forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così
come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti
disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia
accertata "l'insussistenza del fatto materiale contestato".
Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli
estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti ingiustificati",
viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata
all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla
discrezionalità del giudice.
- La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella
del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di
anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24
mesi.
- Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla
nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il
datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale
e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non
inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità.
Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
- Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che,
in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta,
si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale
per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24
mensilità).
- Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi
di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma
orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è
prevista un'indennità crescente di una mensilità per anno di
servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
- La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai
partiti politici.