ANSA
«Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte». È scritto senza giri di parole l’articolo 17 del Codice di deontologia medica, chiosato il 6 febbraio con voto unanime dal Consiglio nazionale della Fnomceo – la federazione che raccoglie la rete provinciale degli ordini professionali – per affermare che «non sarà punibile dal punto di vista disciplinare, dopo attenta valutazione del singolo caso, il medico che liberamente sceglie di agevolare il suicidio, ove ricorrano le condizioni poste dalla Corte costituzionale» nella sua recente sentenza 242 sul caso Cappato-dj Fabo. Ma se il Codice vieta e i nuovi «indirizzi applicativi» consentono – sebbene a precise condizioni – qual è il principio che prevale? Una domanda lancinante per tre associazioni – Centro studi Rosario Livatino, Forum delle Associazioni socio sanitarie e Movimento per la Vita italiano – che hanno affidato a un’accorata nota la loro «preoccupazione».
Se «la scelta di completo adeguamento alla sentenza non era per l’Ordine obbligata né necessaria – premette il testo – ci chiediamo come si concili un Codice deontologico così modificato alle ancora vigenti disposizioni della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che definisce quest’ultimo "il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione"». Si è venuto a creare un vero «paradosso» con «una norma deontologica che tutela il paziente meno rispetto a una norma di legge positiva». Per le tre realtà associative «sorprende» che la Fnomceo vada «in controtendenza rispetto all’autonomia della professione»: infatti la stessa sentenza costituzionale «non fissa l’obbligo per il medico di assecondare l’intenzione suicidaria, e anzi ricorda che costui continua ad avere come faro esclusivo la propria "coscienza"». La legge sul biotestamento, per la quale «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale», e la sentenza 242, col suo richiamo alla «coscienza del singolo medico», concorrono nel dimostrare che «le regole della disciplina medica hanno un loro peso e non sono in tutto subordinate a quelle della legge dello Stato». Inevitabile chiedersi «perché allora cambiarle, o integrarle, riprendendo la lettera – controversa e opinabile – della sentenza 242». Mpv, Forum sociosanitario e Livatino contestano sia la «visione statalistica del diritto» che li avrebbe ispirati «negando rilievo all’autonomia dei gruppi sociali, fra i quali gli Ordini professionali», sia l’affermazione di una sorta di «"etica di Stato", con la subordinazione a quest’ultimo di quella coscienza che chiama in causa la professionalità e l’autonomia del medico».
Conseguenza di questi rilievi è l’auspicio di «un opportuno ripensamento», chiedendo «la non archiviazione di un dibattito sull’etica della professione sanitaria, oggi ancora più importante». Infatti «non può essere una legge dello Stato o una sentenza della Consulta a stabilire che cos’è la professione medica, prescindendo dalle norme di tradizione plurimillenaria che l’Ordine ha maturato». Di più: «L’invocato "raccordo" tra norme deontologiche e norme giuridiche non può giungere a violare l’essenza costitutiva della professione medica: tutela della vita e della salute, sollievo dalla sofferenza».