Sul
Foglio del 23 febbraio Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro espongono succintamente gli argomenti che militerebbero contro l’approvazione di una legge sul "fine vita". Poiché indicano il sottoscritto, citato come presidente del Movimento per la Vita italiano, quale autorevole sostenitore di una legge dopo la morte di Eluana, è giusto che anche io succintamente replichi. L’errore di fondo è che essi credono che l’ordinamento giuridico continui ad avere «un presidio molto solido contro l’eutanasia nelle norme del Codice penale». Purtroppo sono in errore. I giuristi sanno che l’ordinamento effettivo non è quello che sembra a qualcuno di loro, ma quello che risulta dall’interpretazione giurisprudenziale. Perciò, dopo la sentenza della Cassazione (Sez. I civile, n. 21748 del 16 ottobre 2007) le norme degli articoli 579 e 580 del Codice penale non dicono più che è vietata l’uccisione di una persona anche con il suo consenso, ma dicono che questa regola vale a eccezione del caso in cui la morte è causata mediante l’omessa cura della persona qualora essa si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere e sia immaginabile una sua volontà di morire dedotta dal suo "stile di vita", sebbene risalente a molti anni prima. Gnocchi e Palmaro sostengono che questa autorevolissima decisione della Cassazione sarebbe irrilevante in sede penale. Dovrebbero ricordare che proprio una denuncia presentata da loro sul caso di Eluana al giudice penale è stata archiviata (11 gennaio 2010) e nessuno ha protestato. Del resto, anche dopo il caso Welby il dottor Riccio, che lo ha fatto morire, è stato prosciolto in sede penale. Quando si parla della legge in discussione in Parlamento dovremmo smettere di parlare di "testamento biologico". L’espressione "Dichiarazioni anticipate di trattamento" (Dat) è stata coniata, dopo una lunga battaglia all’interno del Comitato nazionale per la Bioetica (parere del 16 dicembre 2003) di cui io stesso facevo parte, per indicare uno strumento idoneo a continuare l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, qualora il secondo cada in uno stato di incapacità. La differenza tra "testamento biologico" e "Dichiarazioni anticipate di trattamento" è profonda: l’essenza del primo è la vincolatività della volontà del paziente, mentre l’essenza delle seconde è la non vincolatività, per cui l’orientamento manifestato dal paziente deve essere preso in considerazione senza che sia vincolante per il medico. Presupposto del testamento biologico è la disponibilità della vita; presupposto delle Dat è la sua indisponibilità. A suo tempo – come potei – cercai anche di influire sulla Convenzione di Oviedo (sui diritti dell’uomo e la biomedicina, 1997), e quindi so che fu un grande risultato cambiare l’espressione dell’originario progetto che parlava di volontà «determinanti» del paziente in manifestazioni di desiderio da «tenere in considerazione». Gnocchi e Palmaro hanno, invece, ragione quando scrivono che non basta qualunque legge. In effetti il giudizio sulla norma deve avere come parametro il carattere vincolante o non vincolante delle Dat. Se, per avventura, il Parlamento dovesse stravolgere il testo Calabrò (approvato ormai due anni fa dal Senato) introducendovi l’obbligo del medico di eseguire le volontà dei pazienti, anche quando questi chiedono la morte attraverso il rifiuto delle cure, non sarei più favorevole. In realtà, la radice della discussione non riguarda la questione trattata sul Foglio che è fuorviante. La vera questione è dare una risposta all’argomento eutanasico di Stefano Rodotà e altri, secondo cui la vincolatività di ciò che ha scritto la persona capace di intendere e di volere anche quando diviene incapace sarebbe un modo di garantire l’uguaglianza. Ma Rodotà dimentica che non vi è alcuna uguaglianza tra la persona cosciente e la persona incosciente. La prima può dialogare con il medico e con i familiari, e il dialogo ha normalmente esito con l’attuazione di una cura che magari il soggetto interessato inizialmente rifiutava. Con il secondo, invece, un tale dialogo non è possibile. L’uguaglianza viene garantita solo stabilendo la non vincolatività dei suoi antichi desideri. Tra l’altro, mentre il consiglio di curarsi è sempre lodevole, il consiglio e la pressione per non curarsi possono essere addirittura criminosi. Ciò dimostra l’esistenza, ricavabile dallo stesso articolo 32 della Costituzione, di una presunzione favorevole alle cure.