A stare alle cronache, sembra quasi un dibattito impossibile. La cancellazione – o sterilizzazione, se si preferisce – del 'debito Covid' accumulato nelle casse della Banca centrale europea è un’idea lanciata su queste pagine dal professor Leonardo Becchetti, ripresa e argomentata dal presidente del Parlamento europeo Sassoli e appena riproposta da una petizione di economisti europei, soprattutto (ma non solo) francesi guidati da Thomas Piketty, Laurence Scialom e Gaël Giraud, pubblicata da 'Avvenire' e da altre grandi testate del Vecchio Continente: 'Le Monde', 'El Pais' e 'The Irish Times'. Ma Christine Lagarde, presidente della Bce, come già lo scorso autunno, è netta:
«È impensabile. Sarebbe una violazione del Trattato europeo che vieta in modo categorico il finanziamento monetario degli Stati. Questa regola costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’euro. Il Trattato europeo è stato accettato ed è stato ratificato liberamente e volontariamente dagli Stati membri dell’Ue». Il tema è estremamente delicato e prim’ancora che essere una questione politica, ha una forte connotazione giuridica. A tal proposito sarebbe auspicabile incentrare la riflessione a partire dalla Dichiarazione di Sant’Agata de’ Goti su usura e debito internazionale, redatta nel 1997 da un assai autorevole pool di studiosi provenienti da varie nazioni. Pur riconoscendo il sacrosanto principio che i debiti vanno onorati, questi studiosi, in una serie d’interventi che si sono succeduti fino a oggi, hanno inteso far emergere le fondamentali istanze di giustizia, senza le quali è impossibile dare autentica qualità umana e futuro al nostro mondo.
Quattro sono i cardini irrinunciabili della Dichiarazione: anzitutto la priorità del diritto alla vita; l’universale destinazione dei beni della terra; la fondamentale esigenza di equità, che non permette di assumere il solo profitto come criterio ultimo; e infine la necessità che qualsiasi concretizzazione dei diritti e qualsiasi progetto di bene comune prendano in considerazione le esigenze dei più deboli. Muovendo da questi presupposti, la Dichiarazione enumera alcuni princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, che costituiscono non solo fonte dell’ordinamento internazionale, come prescritto dall’art. 38, comma 1, dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Aja, ma che da gran tempo sono entrati a pieno a titolo sia nel Civil Lawsia nel Common Law lungo la linea della tradizione dell’utrumque ius, a cui guardano con interesse gli stessi giuristi cinesi sotto l’influenza delle principali scuole romanistiche italiane.
Ebbene, rispetto alla vexata quaestio del debito contratto a seguito della grave pandemia in corso, s’impone l’applicazione e il rispetto, oltre al principio del diritto alla vita, di almeno altri due: quello del favor debitoris e quello dell’autodeterminazione dei popoli. Per quanto concerne il primo, il favor debitoris, è bene approfondire quanto si legge nella Carta, cioè che esso permea la materia dei contratti e delle obbligazioni «come tendenza a contenere o ridurre l’onerosità del vincolo che astringe il debitore, e a tutelare la parte debole del rapporto obbligatorio del contratto in una società caratterizzata da gravi squilibri socio-economici».
Mentre il secondo, il principio dedicato alla autodeterminazione dei popoli, sancisce che tutti i popoli appartenenti alla famiglia umana hanno diritto «di determinare liberamente il loro status politico e di perseguire liberamente il loro sviluppo religioso, culturale, sociale ed economico; esso comporta che, a questi fini, ogni popolo possa disporre delle sue risorse in piena libertà; qualsiasi limitazione a tale libertà derivante da obblighi assunti nel quadro della cooperazione economica internazionale è lecita solo se basta sul principio del beneficio reciproco, e in ogni caso nessuna limitazione è lecita se priva un popolo dei propri mezzi di sussistenza; il principio è sicuramente di ius cogens; la sua violazione, sia diretta sia attuata mediante un uso distorto della cooperazione economica internazionale, costituisce un crimine internazionale da parte degli Stati ai quali sia riconducibile».
Pertanto la scrittura dei Trattati, che del resto non sono come le Tavole di Mosè, non dovrebbe prescindere almeno da queste eccezioni o limitazioni e – come ha asserito uno degli estensori della Carta di Sant’Agata de’ Goti, il professor Raffaele Coppola – tutti ne trarranno beneficio, non solo i Paesi più poveri o a rischio default, «per la ragione che non consente una restrizione del campo di operatività dei diritti, una volta riconosciuti per qualcuno». E poi, come saggiamente ricorda il professor Stefano Zamagni «vale sempre il principio aristotelico del primato del bene sul giusto».