giovedì 10 marzo 2016
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Caro direttore, 
non abbiamo avuto nemmeno il tempo di ragionare se la legge Cirinnà potesse minare le fondamenta giuridicosociali legate al concetto di famiglia che dalla politica arriva una fortissima provocazione, che suona come un atto di imposizione teso ad affermare una forma di egoismo orientata a mutare l’ordine naturale delle cose, accostando il concetto di procreazione a una logica di compravendita. Ragioniamo sugli aspetti giuridici connessi al tema della maternità surrogata dopo il clamore suscitato dal caso Vendola e la decisione di realizzare il proprio disegno genitoriale servendosi dell’utero di una donna. La vicenda apre scenari giuridici interessanti in quanto, a Costituzione invariata, sono molteplici le violazioni di leggi poste in essere da coloro i quali, per la sola legge Californiana, sono genitori effettivi del nascituro. 
 
 
Di dubbia legittimità, dal punto di vista sia giuridico che morale, è innanzitutto il contratto di maternità surrogata stipulato dai soggetti interessati. Il contratto di maternità surrogata può essere tacciato di nullità virtuale, giacché viola l’ordine pubblico e le norme imperative che si oppongono alla legittimità di una tale operazione (il riferimento è al divieto di effettuare atti di disposizione del proprio corpo che siano contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, articolo 5 Codice civile).
 
 
In particolare, la maternità surrogata viola anche la norma imperativa di cui all’articolo 269 Codice civile secondo cui il rapporto di parentela si instaura solo con colei che abbia effettivamente partorito il figlio, a prescindere da chi abbia 'fornito' il materiale genetico. La Corte di Cassazione mantiene un atteggiamento di chiusura al riconoscimento della pratica della maternità surrogata, riassunto nell’ormai famosa sentenza dell’11 novembre 2014 n. 24.001, in cui è stata negata ogni possibilità di vedere riconosciuta in Italia la pratica dell’utero in affitto sulla base del richiamo al «limite generale dell’ordine pubblico», non modificato dalla disciplina estera sulla filiazione, in quanto relativo non solo a valori condivisi della comunità internazionale ma anche a principi e valori esclusivamente propri purché fondamentali e perciò irrinunciabili.
 
 
E tale non può non ritenersi il divieto della surrogazione della maternità, tanto più che esso è rafforzato anche da una sanzione penale, posta proprio a presidio del principio per cui «madre è colei che partorisce» (articolo 269 cc). La stessa Corte ha rilevato come il superiore interesse del minore può realizzarsi affidando il nato a chi l’ha partorito oppure ricorrendo all’adozione, perché soltanto a tale istituto «l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato». Se la posizione della Suprema Corte si staglia nel panorama normativo vigente, rispettandone la ratio legis e la più profonda genuinità, destano certamente maggiore perplessità le più recenti pronunce di merito che hanno pian piano aperto la strada al riconoscimento di tale pratica, assolvendo gli imputati dalla fattispecie criminosa di alterazione di stato sulla base di un’interpretazione della norma conforme alle disposizioni e alla giurisprudenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che in due recenti sentenze ha ravvisato la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. 
 
 
A fronte di tale complessità nel panorama giurisprudenziale, se è vero che le aperture 'convenzionali' hanno molto spesso dato la stura a importanti novità sul piano giurisprudenziale, tracciando un solco sul quale il legislatore non ha esitato a muoversi, è altrettanto vero che il riconoscimento di una pratica in aperto contrasto con il dato normativo e costituzionale vigente, oltre che destare notevoli dibattiti sul piano etico-sociale, non può e non deve – in uno stato che si affermi consapevolmente di diritto come il nostro – passare solo attraverso il recepimento della giurisprudenza comunitaria da parte della più 'ardita' giurisprudenza di merito.
 
*presidente Ainc (Associazione italiana notai cattolici)
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