martedì 8 aprile 2025
Il giurista Marino Maglietta replica alle critiche di Radfem che in una lettera aperta alla presidente Meloni punta il dito contro una proposta di legge sulla parità educativa per i genitori separati
Care femministe, bersaglio sbagliato. Il ddl 832 è “per le donne, con le donne”

Foto Siciliani

COMMENTA E CONDIVIDI

Calendarizzato il ddl 832 sull’affidamento dei figli di genitori separati, come era prevedibile si è scatenata la vivacissima reazione ostile dei soggetti culturalmente ancorati al veterofemminismo (vedi qui). Fin qui nessuna sorpresa e nessuna obiezione. Il diritto di opinione è a fondamento della democrazia. Resta il fatto, e di questo non si può che dolersi, che gli argomenti portati ben poco hanno a che vedere con i contenuti della proposta. Si ha la sensazione, viceversa, che nella affannosa e frettolosa ricerca di impedire a tutti i costi che il progetto vada avanti si sia fatto ricorso alle prime accattivanti ragioni che potevano venire in mente, senza badare se vi fossero o no presenti. Chi vorrebbe figli tagliati a metà da rigide disposizioni sulla parità dei tempi? Chi vorrebbe vederli fatti a pezzi da genitori violenti? Chi vorrebbe regole che valgano sempre e comunque, che prescindano dalla tenerissima età dei figli o dalla distanza fra le abitazioni, o dalle occupazioni dei genitori, necessarie per procurare sostentamento alla prole? Nessuno.

Infatti neanche il ddl 832. Certamente la frequentazione è prevista come paritetica, ma solo come prima opzione. Come del resto prescrive la legge in vigore. Si riconosce, infatti ai figli il diritto a un rapporto “equilibrato e continuativo” con ciascuno dei genitori. E qualcuno ha mai visto un rapporto “equilibrato” che per regola, a priori - lo documentano linee-guida, protocolli e prestampati distribuiti nelle cancellerie - fosse anzitutto previsto come “sbilanciato”, con genitore prevalente e l’altro con diritto di visita? Si doveva o no affermare la necessità di invertire la regola con l’eccezione e stabilire che si partisse come prima ipotesi da un affidamento paritetico, per ripiegare verso altre modalità compatibili con l’assetto di quella particolare famiglia ove la forma paritaria non fosse adottabile?

Vogliamo rammentare quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ex pluris 26997/2023)? «Questa Corte … ha ritenuto che il regime legale dell'affidamento condiviso, … , deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e che tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena». Esattamente i contenuti del ddl 832.

Né le strizzate d’occhio alla demagogia si limitano a questo. Anche le allusioni al rischio di violenza sono prive di fondamento. Premesso che il genitore violento si comporterà come tale se nell’arco di due settimane avrà a disposizione tre giorni come se ne avrà sette (anzi la pari dignità rispetto all’altro genitore toglierebbe un serio incentivo alla violenza), resta il fatto che quel genitore non dovrebbe partecipare all’affidamento. A ciò già provvede l’articolo 337 quater c.c. È vero, purtroppo, che, sia pure in rarissimi casi, genitori affidatari si sono dimostrati violenti, ma con tutta evidenza si è trattato di errori giudiziari. La legge non c’entra. Quei genitori dovevano essere esclusi dall’affidamento. Il disegno di legge 832 è destinato all’affidamento condiviso e ai genitori meritevoli di ottenerlo.

Né maggior pregio rivestono le altre contestazioni. Un figlio vivrà da “pacco postale” più facilmente se trascorrerà un’intera settimana presso un genitore e la successiva presso l’altro o se vivrà fine settimana alternati con visite pomeridiane due volte quando il fine settimana è con il genitore collocatario e una sola quando è con chi ha il “diritto di visita” (messaggio culturalmente splendido già nella terminologia…)? Sarà più facile nel primo caso o nel secondo che dimentichi libri e quaderni da una casa all’altra, visto che non farà quasi mai per due giorni di seguito i compiti alla stessa scrivania? Quante volte sbaglierà i conti? Ci vuole un ragioniere…

D’altra parte, per replicare alla lunga serie di infondate lagnanze occorrerebbe quanto meno un seminario di studio a ciò dedicato (disponibilissimo a ciò). Ma non è questa la sede. Occorrerà quindi accontentarsi di qualche rapidissima citazione. Evidente, ad es., la confusione tra “domicilio” e “dimora abituale”. Assurda la censura verso la possibilità di affidamento etero-familiare, ovviamente come extrema ratio, sempre esistita nel nostro ordinamento e solo confermata nel ddl. Così come fuori bersaglio è la critica all'incentivo dato alla mediazione familiare, definita “obbligatoria”, mentre tale, e per giunta gratuita, è solo la pre-mediazione. Uno strumento ADR destinato ad abbassare drasticamente la conflittualità, quello di maggiore impiego e successo in tutti i paesi civili per le controversie di diritto di famiglia.

Appare del resto altrettanto lunga la serie di omissioni rispetto ai contenuti della proposta. Nessun accenno alle tutele specificamente a favore delle madri, come il diritto a ricevere sostegno dal partner prima e dopo il parto, analogo a quello del genitore debole dopo la fine del rapporto anche senza che mai ci sia stata convivenza (quindi oltre le previsioni della “legge Cirinnà”). Logico: si sarebbe palesemente smentita la tesi della “misoginia” del progetto. Così come non si cita il potenziamento del diritto di ascolto dei figli sui temi che li riguardano, ivi compresa la scelta del proprio curatore speciale; né si fa parola della parificazione del livello di benessere dei figli di primo letto con quello dei successivi fratelli germani o uterini; nonché della maggiore dignità del figlio maggiorenne, finalmente trattato da adulto (come di fatto è); né dell’estensione al progetto di vita futura dei figli di ciascun genitore nel Piano genitoriale, oggi limitato alla elencazione delle consuetudini precedenti….

Ma soprattutto manca il senso generale dell’intervento, non solo a favore dei figli minorenni, ma volto anche a restituire alle donne la possibilità di fruire pienamente e realmente di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata. Non a caso la vicina Francia, attraverso il presidente Macron (intervista a Elle del giugno 2024) annunciò l’intenzione di richiamare i padri ad affiancare pariteticamente le madri nella cura e nell’educazione dei figli, con il sostegno di Aurore Bergé, ministro francese delegato per la parità tra donne e uomini e la lotta contro le discriminazioni. Progetto non andato a buon fine solo per le note locali difficoltà di governo.

Comprensibile, infine, che ci si rivolga a un presidente del consiglio donna, o a un ministro donna, confidando nella solidarietà femminile. Di questo chi scrive non può che essere grato. Proprio perché il disegno di legge è scritto “con le donne e per le donne” quei soggetti il cui aiuto è stato invocato non potranno che sostenerlo, una volta che abbiano preso visione non solo dell’appello ma anche di una replica fondata e ragionevole.

Università Statale di Milano - Dipartimento Diritto privato

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: