Nuovo colpo di scena nella vicenda della numerazione automatica dei canali televisivi digitali sul telecomando: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso d'urgenza proposto dall'Autorità garante delle comunicazioni contro la sentenza del Tar del Lazio che annullava la delibera consiliare relativa alla LCN (Logical channel number), che fissava appunto la numerazione. Nel ricorso urgente l'Agcom faceva esplicito riferimento al fatto che l'esecutività immediata della pronuncia del Tar avrebbe comportato problemi per il prosieguo nel processo di digitalizzazione della tv in Italia. Al terremoto di ieri, con il deposito della sentenza del Tar, ne è quindi seguito un altro, di verso opposto. L'Agcom presieduta da Corrado Calabrò aveva immediatamente replicato con un ricorso d'urgenza al Consiglio di Stato per ottenere - quanto meno nell'immediato - la sospensiva della decisione del Tribunale amministrativo di primo grado. E il ricorso ha trovato accoglimento da parte del giudice amministrativo di secondo grado con provvedimento presidenziale cautelare nell'ambito del giudizio di appello proposto dall'Authority. Il Consiglio di Stato riesaminerà l'istanza di sospensiva in sede collegiale all'udienza in Camera di consiglio fissata per il prossimo 30 agosto, e successivamente dovrà decidere la causa anche nel merito. Tutto è quindi rimesso al punto di prima, ovvero sui telecomandi resta la LCN definita dall'Agcom.
AERANTI-CORALLO: BENE SOSPENSIONE DECISIONE TARL'associazione di emittenti locali Aeranti-Corallo esprime "soddisfazione per il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà della decisione del Tar Lazio disposto oggi nell'ambito del giudizio di appello proposto dall'Agcom avanti il Consiglio di Stato". Lo spiega il coordinatore, Marco Rossignoli, annunciando che l'associazione "nei prossimi giorni interverrà in giudizio per sostenere la legittimità della delibera n. 366/10/CONS della Agcom". "Il settore televisivo locale - prosegue Rossignoli in una nota - è, infatti, convinto che le graduatorie Corecom (basate sulla media dei fatturati dell'ultimo triennio, nonché sul numero e sulla tipologia dei lavoratori dipendenti delle tv locali), siano idonee a garantire, come richiesto dalla legge, le abitudini e le preferenze degli utenti e costituiscano un criterio oggettivo facilmente misurabile rispetto ad altri criteri (quali ad esempio la pre-sintonizzazione analogica, l'audience, l'area di servizio coperta o il radicamento sul territorio) i quali avrebbero a suo tempo richiesto la formulazione di nuove e apposite graduatorie con l'impiego di tempi procedimentali non compatibili con l'urgenza di definire le numerazioni nelle aree già digitalizzate".Aeranti-Corallo "auspica ora che il Consiglio di Stato accolga l'appello nel merito annullando la decisione del Tar Lazio. Infatti una eventuale nuova regolamentazione in materia (che dovrebbe essere emanata qualora la decisione del Tar Lazio venisse confermata) comporterebbe tempi di emanazione piuttosto lunghi, con evidente rischio - nel frattempo - di caoticità nella ricezione dei programmi televisivi. Inoltre - conclude Rossignoli - la mancanza di regolamentazione in materia di LCN comporterebbe un'inevitabile ritardo al processo di digitalizzazione televisiva nelle dieci regioni dove la transizione deve ancora avvenire, con grave danno anche per l'utenza".