sabato 12 agosto 2017
Nuovo codice che detta le regole ai soggetti. Lo strumento c’è dal 2 agosto. Tra le varie novità, riconosce ad associazioni, onlus e altre realtà di avvalersi di volontari
Terzo settore: Ecco cosa cambia per enti e imprese
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Adesso il Terzo settore potrà cambiare pelle davvero. Perché ovviamente il via libera definitivo del Parlamento alla riforma era il completamento di un percorso ma, allo stesso tempo, era anche il primo passo di un progetto di riordino che doveva poi cominciare a prendere corpo nei fatti. Ora, infatti, ci sono i decreti attuativi su cui poter contare. Certo, la riforma ad oggi è un cantiere ancora aperto. Ed è anche comprensibile visto che si tratta di una misura che ruota a 360 gradi attorno a un mondo variegato e immenso – il Terzo settore appunto – formato da 300 mila associazioni, 1 milione di lavoratori e più di 4 milioni di volontari. Ma una delle più importanti novità per un’applicazione pratica del quadro normativo risale a pochissimi giorni fa. Dal 2 agosto è in vigore il Codice del Terzo settore, approvato dal decreto legislativo n° 117/2017, il più corposo del testo, con 104 articoli dei cinque provvedimenti emanati in attuazione della legge delega di riforma n° 106/2016. La completa messa in funzione delle novità, tuttavia, non avverrà prima del prossimo anno, con l’emanazione di una ventina di decreti ministeriali. Intanto però un altro passaggio decisivo è stato compiuto ed è possibile immaginare alcuni cambiamenti per i vari attori del Non profit.

Le novità per i soggetti del Terzo settore. Il Codice fa parte di un pacchetto di riforma rappresentato da ben cinque provvedimenti: uno istituisce la Fondazione Italia sociale, un altro disciplina il Servizio civile universale, gli altri due dettano le regole rispettivamente sul 5xMille e sull’impresa sociale. Tra gli aspetti rilevanti, emerge quello del rapporto del volontario nei confronti dell’ente per il quale e tramite il quale svolge attività di volontariato. Il Codice riconosce agli enti del Terzo settore la facoltà di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendoli in apposito registro nazionale (appunto dei volontari ed è una novità perché oggi non esiste un registro del genere) nel caso svolgano l’attività di volontariato in maniera non occasionale, cioè in maniera continuata e ripetuta. Il Codice dichiara questa qualità di volontario in via assoluta, cioè di principio, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La qualifica di volontario. Il Titolo III disciplina lo status del volontario. È una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un semplice autocertificazione, purché d’importo fino a 10 euro giornalieri e 150 mensili. Il volontario ha una sua fisionomia e mai può esserlo, ad esempio, il dipendente o collaboratore dell’ente o un professionista con cui l’ente abbia in corso rapporti professionali retribuiti: la qualifica di volontario presuppone e richiede l’esclusività. Un’e- sclusività che comporta pure che l’attività del volontario non possa venire retribuita in alcun modo; tutt’al più si possono rimborsare solo e unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività di volontariato prestata, comunque entro prefissati limiti massimi e alle condizioni stabilite dall’ente di volontariato.

L’obiettivo alla base della riforma.
Il Codice riordina la normativa sugli enti del Terzo settore al fine di «sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali».

Nuovi obblighi per gli enti.
Nuovi doveri per ottenere la maggiore trasparenza possibile. La riforma contiene diverse prescrizioni di obblighi per gli enti del Terzo settore, tra cui quelli d’iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di redazione del bilancio (con eccezione gli enti con ricavi/ entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa), di pubblicazione annuale sul proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono, di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il 'titolo' al Terzo settore.
Nella riforma finalmente trova spazio una definizione per indicare che cosa si intende per Terzo settore: «Ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi». Anche se con ritardo, grazie alla riforma, c’è una cornice di regole per il Terzo settore. Comprensiva di un 'nome' chiaro per i soggetti che ne vogliono far parte.

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