Termini più lunghi per il pagamento delle buonuscite dei dipendenti pubblici. Salvo che si possano far valere i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità e/o di vecchiaia (raggiunti limiti d’età o di servizio), prima del 13 agosto 2011; in tal caso, infatti, non bisognerà attendere i 24 mesi prima della liquidazione, come imposto dal decreto legge n. 148/2011 (cosiddetto decreto per lo sviluppo). A precisarlo, l’Inpdap nella nota operativa n. 41/2011.Il decreto sviluppo (convertito dalla legge n. 148/2011) ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici (Tfs e Tfr), pari a 24 mesi a cui aggiungere gli ordinari 90 giorni quale termine entro cui l’ente deve procedere all’erogazione. Nel dettaglio, i nuovi termini che si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto sono i seguenti:• entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente; • non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d’età o di servizio e per collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12 agosto 2011, il termine è di 105 giorni);• non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento, etc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12 agosto 2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).La nuova disciplina, tuttavia, prevede una deroga, mantenendo fermi i vecchi termini nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di pensione precedentemente al 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto sviluppo), nonché, relativamente al personale del comparto scuola, nei confronti dei soggetti che maturano il requisito di pensione entro il 31 dicembre 2011. Pertanto, spiega l’Inpdap, ne deriva che i vecchi termini di pagamento continuano ad applicarsi: • ai lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione, di anzianità o vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio), prima del 13 agosto 2011; • al personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che matura i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. Per i predetti dipendenti, dunque, i termini per liquidazione della buonuscita rimangono: • 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; • 6 mesi per tutte le altre casistiche. Un esempio. Il dipendente comunale che cessi dal servizio per dimissioni personale, rassegnate successivamente al 12 agosto 2011, ma che, a quella data, aveva maturato il requisito pensionistico (per esempio, pensione di anzianità con quota 96), il termine per la liquidazione della buonuscita non è di 24 mesi, ma di sei mesi.