Il bonus di 5mila euro previsto a favore di chi assuma giovani genitori di figli è fruibile anche dai professionisti, non soltanto dalle imprese. A precisarlo è stato il ministero del Lavoro, con una risposta al quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che aveva appunto chiesto di sapere se l’incentivo fosse fruibile da parte degli studi professionali. Si ricorda che l’incentivo viene riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale. L’incentivo consiste di un bonus una tantum dell’importo di 5mila euro per ogni assunzione e fino a un massimo di cinque assunzioni per singola impresa o società cooperativa. Il bonus è recuperabile attraverso conguaglio dei contributi dovuti all’Inps. Per aver diritto al bonus, l’assunzione deve riguardare soggetti d’età non superiore a 35 anni, genitori (mamma o papà) di figli minori legittimi, naturali o adottivi ovvero affidatari, iscritti a una specifica banca dati presso l’Inps che l’istituto ha riattivato dallo scorso mese di dicembre, in seguito alle modifiche delle linee guida sul bonus operate dalla presidenza del consiglio dei ministri (Inps messaggio n. 7376/2015).Rispondendo al quesito dei consulenti del lavoro il ministero ha esteso l’incentivo anche agli studi professionali. Relativamente all’individuazione dei datori di lavoro beneficiari del bonus, infatti, tenendo conto della finalità dell’incentivo (che è quella di assicurare un’occupazione stabile ai giovani genitori) e dei vincoli Ue esistenti in materia di definizione di “impresa”, il ministero del Lavoro ha ritenuto di dover aderire all’interpretazione estensiva della locuzione “imprese private”, contenuta nel decreto di disciplina del bonus (art. 2 del dm 19 novembre 2010), superando quindi quello stretto perimetro che, finora, ha qualificato l’imprenditore. A sostegno di questa sua tesi il ministero ha richiamato anche la posizione del Consiglio di stato che, sulla stessa linea, riconosce la differenza esistente tra la definizione di “imprenditore” di derivazione comunitaria e quella desumibile dal codice civile, evidenziando con riferimento a quest’ultima “i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro” (Consiglio di Stato, ordinanza n. 1108/2015 e sentenza n. 3897/2009). In conclusione, il ministero ha ritenuto possibile utilizzare la nozione di imprenditore/datore di lavoro in senso ampio, cioè connessa a “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, così includendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari del bonus giovani genitori.