martedì 18 settembre 2012
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​La malattia non riduce il diritto ai tre giorni di permesso mensili spettante al lavoratore che presta assistenza a familiari disabili (i cosiddetti permessi della legge n. 104/1992). Lo stesso per le ferie o le festività oppure per la maternità o per i permessi sindacali: i tre giorni restano tali e tanti, senza alcuna decurtazione. A chiarirlo è stato il ministero del lavoro (Interpello n. 24 del 1° agosto 2012), che ha affermato il principio per cui, quando in uno stesso mese si registrano assenze “giustificate” (tali, cioè, perché riconosciute per legge), il lavoratore ha comunque diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili in quanto aventi natura, funzione e caratteri diversi.Due dubbiA sollecitare la pronuncia del ministero è stata la Federambiente (Federazione Italiana servizi pubblici igiene ambientale) che, in merito alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha posto due quesiti: 1. se sia legittimo riproporzionare i tre giorni di permesso mensili sulla base dell’attività lavorativa effettivamente svolta, qualora il lavoratore abbia legittimamente beneficiato nello stesso mese di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali, per esempio, permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi, ecc.);2. se il lavoratore che inoltri domanda di riconoscimento del diritto ai tre giorni di permesso per la prima volta nel corso del mese (ad esempio, il giorno 19) abbia diritto al riproporzionamento dei tre giorni oppure i tre giorni spettino comunque per intero.Riproporzionamento no…Sul primo quesito, il ministero risponde ritenendo non giustificato il riproporzionamento del diritto ai permessi nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso del mese, fruisca di altri permessi o congedi quali, per esempio, il permesso sindacale, oppure la maternità e la malattia. Ciò in quanto si tratta di assenza comunque “giustificate”, ossia riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave un’assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione da parte di colui che la assiste dei permessi mensili, spiega il ministero, non può subire menomazioni a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.…e riproporzionamento sìSul secondo quesito, viceversa, il ministero ritiene possibile il riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso disabili. In tal caso, spiega, il riproporzionamento avviene in base ai criteri indicati dall’Inps per cui viene concesso un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata di permesso.
 
 
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