La nascita prematura del figlio prolunga l’astensione obbligatoria della lavoratrice madre. Se il parto avviene prima dell’inizio del congedo di maternità (cioè prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto), i giorni di anticipo si aggiungono ai giorni di congedo di maternità
post partum con diritto all’indennità Inps. La novità è operativa dal 25 giugno 2015, data d’entrata in vigore del dlgs n. 80/2015 di riforma del Jobs act, ma si applica anche ai parti prematuri avvenuti prima, come spiega tra l’altro l’Inps nella circolare n. 69/2016 con cui detta le istruzioni operative. La riforma Jobs act, in sostanza, ha introdotto una nuova ipotesi di parto: il «parto fortemente prematuro», cioè parto che avviene prima dei due mesi precedenti alla data presunta del parto. Si ricorda che dalla data presunta del parto viene fissato il periodo di cinque mesi di congedo di maternità (l’ex astensione obbligatoria) cui ha diritto la lavoratrice madre: due prima del parto e tre dopo il parto. Per la nuova ipotesi di «parto fortemente prematuro» la riforma ha stabilito che il periodo di congedo di maternità (i cinque mesi) sia determinato aggiungendo al periodo di tre mesi
post partum tutti i giorni compresi tra la data effettiva di parto (come detto, fortemente prematuro) e la data presunta del parto. Il risultato darà una durata del congedo di maternità superiore ai cinque mesi.La nuova ipotesi di «parto fortemente prematuro» si applica ai parti coincidenti o successivi al 25 giugno 2015 e anche a quelli prima di tale data ma a condizione che il congedo
post partum sia ancora in corso alla stessa data (25 giugno 2015). Per il riconoscimento dell’indennità di maternità in relazione agli ulteriori giorni di congedo (oltre i cinque mesi), la lavoratrice deve astenersi effettivamente dal lavoro. Vale la pena ricordare, infine, che nulla cambia invece in caso di «parto prematuro» (quello non “fortemente anticipato”), quello cioè che avvenga quando l’astensione obbligatoria
ante partum sia già in corso (ipotesi, quindi, di parto che avviene all’interno dei due mesi precedenti la data presunta del parto). Resta confermato, pertanto, che il congedo
post partum è di tre mesi e a esso si aggiungono i giorni di congedo
ante partum non fruiti (il totale, dunque, resta sempre cinque mesi).