giovedì 23 febbraio 2017
Francesco Saverio Marini, prorettore dell’università Tor Vergata: solo il Tar può annullare un atto illecito
F. Saverio Marini

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«Un bando simile contrasta sia con la legge 194, sia con la Costituzione»: non ha dubbi Francesco Saverio Marini, il costituzionalista che è contemporaneamente prorettore dell’università Tor Vergata di Roma e consulente giuridico presso l’Istituto superiore di sanità.

Professore, quali sono i principi costituzionali violati?
Certamente le libertà religiosa e di coscienza, che si ricostruisce da un insieme di norme. In questo caso mi sembra che rilevino in modo particolare l’articolo 13, posto a tutela della libertà personale, ma anche l’articolo 3, che non ammette discriminazioni nell’accesso all’organizzazione economica del Paese.

Diceva però che il concorso della regione Lazio viola anche la stessa legge 194.
In effetti la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, prevista dal suo articolo 9, ha come finalità quella di evitare conseguenze pregiudizievoli a chi esercita questo diritto. Ma se dei medici vengono esclusi da un pubblico concorso, o peggio ancora licenziati perché decidono di non praticare più interruzioni di gravidanza, mi sembra evidente l’illegittimità del bando e del contratto di lavoro.

Com’è dunque possibile che produca effetti un provvedimento contrario non solo alla legge, ma anche alla Costituzione?
Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno affermato che il bando in questione avrebbe superato il vaglio del Tar. Ma nella banca dati della giustizia amministrativa non si trova nessuna sentenza al riguardo. Una cosa è certa: giusto o sbagliato che sia, perché un atto amministrativo illecito venga annullato serve un’impugnazione entro precisi termini. Se nessuno la propone, il provvedimento conserva valore.

E se altre regioni seguissero l’esempio del Lazio?
In questo caso, una volta emanato il nuovo bando, chi ha interesse potrebbe rivolgersi al Tar.

Il governatore del Lazio si difende: per lui, l’elevato numero di obiettori attenta alla corretta applicazione della legge 194.
Lettera e spirito della legge sono diversi da quelli che spesso vengono fatti passare. La 194 consente infatti l’aborto in casi estremi, quali il grave rischio per la salute fisica o psichica della madre, ma contemporaneamente impone di rimuovere, per quanto possibile, tutte le cause che possono portare all’interruzione di gravidanza.

Giuridicamente inteso, quello di abortire non è dunque un diritto?
Direi di no, anche se a volte la giurisprudenza l’ha fatto credere.

Qualcuno potrebbe dire: ma la Costituzione tutela anche la salute della donna…
Certo, e la legge 194 nasce proprio questi due diritti: quello alla salute, portato dalla donna, e quello alla vita, portato dal feto. Prima di sacrificarne uno, quello del bimbo, evidentemente, bisogna fare tutto il possibile perché entrambi possano coesistere. È in questo senso che bisognerebbe applicare correttamente la 194.

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