martedì 3 novembre 2009
Sul caso discusso dalla Corte Europea tre anni fa aveva già deciso il Consiglio di Stato, secondo cui il crocifisso è «simbolo idoneo per esprimere i fondamenti civili e ha funzione altamente educativa a presciendere dal culto». Per tutti i credenti e non credenti - continuava quella sentenza, oggi stravolta, «la sua esposizione non discrimina, ma richiama immediatamente i concetti di tolleranza, rispetto reciproco, diritti umani e libertà».
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È un segno che non discrimina ma unisce, non offende ma educa: fuori dalle chiese, in un ufficio pubblico come può essere una scuola, il crocifisso resta un riferimento alla fede per i cristiani, «ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata e assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari d'ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile». Ovvero «tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione». Valori che «hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano». In questo senso «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni».Con la sentenza numero 556/2006 del febbraio 2006 la sesta sezione del Consiglio di Stato presieduta da Giorgio Giovannini ha fissato alcuni punti fermi, in termini strettamente giuridici, in un dibattito, quello sulla libertà religiosa e sulla laicità della Repubblica italiana, troppo spesso ispirato da interpretazioni che gli stessi giudici hanno descritto come «ideologiche». Non a caso, anche dopo la pubblicazione del verdetto, si erano levate voci di contestazione che ricorrono esattamente agli stessi argomenti respinti dai giudici di Palazzo Spada. Questi, infatti, hanno giudicato «infondato» il ricorso in appello della signora finlandese di Abano Terme, che nel 2002 si era rivolta al Tribunale amministrativo regionale del Veneto per chiedere la rimozione, dalla scuola frequentata dai suoi figli, del crocifisso, la cui esposizione avrebbe a suo dire violato i principi di laicità dello Stato e d'imparzialità dell'amministrazione. Il Tar del Veneto nel 2005, dopo aver sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale (che l'aveva dichiarata inammissibile), aveva respinto il ricorso. Lo stesso ha fatto un anno dopo, in grado d'appello, il Consiglio di Stato, massimo organo giurisdizionale amministrativo. Che ha motivato la decisione proprio con il principio di laicità dello Stato: «Non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo - scrivono infatti i magistrati - e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato». Uno Stato laico, dunque, che rispetta la sensibilità e la libertà religiosa di ciascuno, riaffermando al tempo stesso valori comuni a tutti i cittadini.Anzi, si legge ancora nella sentenza, «nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti più di esso (del crocifisso, ndr) a farlo; e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato». La decisione delle autorità scolastiche «in esecuzione di norme regolamentari» di esporre il crocifisso - ha osservato il Consiglio di Stato - «non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano». Né vale obiettare - come hanno fatto gli avvocati della signora nel ricorso e continuano a fare sistematicamente alcuni esponenti politici - che quelle norme regolamentari (contenute nel regio decreto 965 del 1924) furono emanate quando la religione cattolica era «la sola religione dello Stato» perché «è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica» e perfino «di ascrivere la Chiesa cattolica tra le associazioni illecite».
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