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Il medico non è obbligato ad aiutare un paziente a togliersi la vita: solo non è punibile per il reato di aiuto nel suicidio, previsto dall'articolo 580 del Codice penale, se il malato versa in alcune specifiche condizioni. E attenzione: tra queste, vi è l'effettivo (previo) coinvolgimento del malato in un percorso di cure palliative. Piantando nella sentenza depositata nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre questi precisi paletti, la Corte costituzionale ha innalzato gli argini entro i quali dovrà muoversi la nuova legge sul fine vita. Da oggi, dunque, sarà penalmente tollerato l'aiuto al suicidio esclusivamente se prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, che resti tuttavia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Precisa però la Consulta che «in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge [...] il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire [...] un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente». Diversamente, ed è sempre la Corte a metterlo nero su bianco, «si cadrebbe [...] nel paradosso di non punire l'aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l'effettività del diritto alle cure palliative». I giudici fissano poi altri due vincoli, già anticipati in precedenza dalla Corte: per procedere alla morte per atto medico deve prima essere assunto il parere del Comitato etico territorialmente competente, e l'atto deve avvenire in una struttura sanitaria pubblica. Ma ecco un altro importante chiarimento: «La presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici». Il suicidio non sembra dunque diventare un "nuovo diritto", bensì più semplicemente una facoltà del singolo, esercitabile in un limitato (e oggettivamente raro) concorso simultaneo di circostanze. È questo il recinto entro il quale dovrà muoversi il Parlamento.
E il processo Cappato per il caso dj Fabo, per il quale la Corte d'Assise di Milano era orientato a un’assoluzione dell’esponente radicale per l’aiuto al suicidio in Svizzera? Le condizioni fissate dalla Consulta nella sentenza appena depositata «valgono esclusivamente per i fatti a essa successivi. E quindi non possono essere richieste per i fatti anteriori, come quello di dj Fabo-Cappato. Per questi, occorrerà che l'aiuto al suicidio sia stato prestato con modalità anche diverse da quelle indicate, ma che diano garanzie sostanzialmente ad esse equivalenti; in particolare quanto a verifica medica delle condizioni del paziente richiedente l'aiuto, modi di manifestazione della sua volontà e adeguata informazione sulle possibili alternative».