venerdì 24 gennaio 2014
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«Il punto più interessante è sicuramente la riscontrata violazione dell’art. 3 della Costituzione, quello dedicato all’uguaglianza», spiega Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato nella Facoltà di Giurisprudenza e direttore del Dipartimento di Scienze umane presso l’Università Europea di Roma.Professore, dove si pone la novità dell’interpretazione richiamata dal Commissario di Stato?Spesso citato contro gli atti di discriminazione, con un trend mediatico anche artatamente organizzato, l’articolo 3 viene richiamato quando si parla di coppie omosessuali che non possono sposarsi e per questo risulterebbe discriminatorio. Il Commissario offre invece una corretta e laica interpretazione della norma, in cui non c’è nulla di ideologico: l’uguaglianza vale tra situazioni omogenee, non tra condizioni diverse. C’è una differenza sostanziale tra due persone sposate di fronte a un ufficiale di stato civile, con un atto valido su tutto il territorio nazionale, e una coppia registrata su un registro regionale. Le due fattispecie non sono paragonabili, perciò è costituzionalmente doveroso che vengano trattate in maniera diversa.Si rendono artificiosamente uguali posizioni che non lo sono?La legge finanziaria siciliana riesce, in un solo colpo, a creare ben due situazioni di disuguaglianza dando origine a tre fattispecie. La prima disparità rilevata è tra coppie sposate e coppie registrate, la seconda tra coppie di fatto registrate e coppie di fatto conviventi che non siano registrate. Sempre coppie di fatto ma con trattamenti diversi. Trattandosi poi di territorio regionale, si crea inoltre ancora maggiore diseguaglianza perché si demanda alla costituzione di registri comunali a discrezione degli enti locali. I vari registri istituiti nei Comuni sono in contrasto con la Costituzione?Questi provvedimenti si confermano meramente ideologici. Nel momento in cui si parificano situazioni diverse, dove coppie di fatto avrebbero diritti o benefici riservati a quelle sposate, si sta creando una situazione che rende disuguali, stravolgendo il significato primo dell’articolo 3 della Carta.Il Commissario pone l’accento anche sui costi: si dimostra che l’istituzione dei registri non è a costo zero.Di per sé aprire un registro per iscrivervi coppie di fatto non è dispendioso. Ma è il presupposto per erogare servizi che diventano costi aggiuntivi per la collettività. Si crea una sorta di lasciapassare per accedere ad alcuni benefici riservati alla famiglia riconosciuta costituzionalmente e soggetta, in forza del suo valore sociale, a una tutela rafforzata da articoli dedicati. Nel momento in cui si ritiene che si possa accedere ai medesimi benefici solo in virtù di una registrazione allora si rompe la carta costituzionale.
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