Non è una legge bell’e fatta, è solo in prima lettura, e il suo futuro ha pronostici incerti. Molti nodi attirano ancora sopra di sé contrasti profondi che faranno irto il cammino. Ma il mezzo percorso mostra già alcune fattezze grezze dell’impianto normativo di matrice individualista, sbilanciato sul versante libertario assai più che su quello solidaristico. E pur con quel dire e non dire che caratterizza il dettato di molte leggi nostrane, ha in sé qualcosa che ammicca alla morte.
Non è una legge sull’eutanasia o sul suicidio assistito, come altri progetti radicali rimasti nel cassetto avrebbero voluto: è una legge sulle Dat e sulla loro efficacia, in ragione dell’altra fondamentale norma d’impianto che è il «consenso informato». Ciò va detto con forza, penso, anche di fronte alle insidie delle disposizioni scivolose: le Dat non possono contenere una prenotazione di eutanasia, o di assistenza a un futuro suicidio. Ciò che non si può fare quando si è coscienti non si può pretendere quando si è incoscienti. E tuttavia l’enfasi sul quella parola-bandiera che è "autodeterminazione" rende ora molto più scialba la relazione di cura, il legame così singolare e intenso fra il bisogno di aiuto e la prestazione di soccorso che è l’anima delle professioni sanitarie da che mondo è mondo. Soprattutto se l’autodeterminazione entra in gioco per rifiutare e per escludere. Se oggetto del rifiuto è ciò che può salvare la vita quando è minacciata, è la vita a essere rifiutata. Se si toglie cibo e di acqua, senza vicinanza di morte – perché anche la nutrizione e l’idratazione sono state ricomprese nei trattamenti sanitari, vale a dire farmacizzate per decreto – l’alleanza orientata a questo fine fra il soggetto e chi ne ha cura diverrebbe un’alleanza per la morte.
Proprio l’immagine di chi si può far morire per sete e per fame, non per stato terminale ma su diagnosi autodeterminata (o ritenuta da un fiduciario) di "vita non degna" chiarisce che l’orizzonte non è il fine vita. È l’impianto legale che va rileggendo il diritto alla salute in solitario, quasi rinnegando il senso umano della relazione di cura; che slaccia la libertà (consenso) dalla professionalità della vocazione medica orientata a curare e salvare. Una deriva che va sostituendo alla richiesta "aiutami" il monito "giù le mani" al medico esecutore testamentario.
Non può interpretarsi così; anche se ambiguamente, la legge dice che il medico è «tenuto a rispettare» (ma rispettare in questo caso non è eseguire, o assecondare, è passività), e però esclude che il paziente possa chiedere trattamenti sanitari contro la legge, le buone pratiche cliniche o la deontologia professionale. Contro la legge è l’eutanasia; contro la deontologia professionale è l’attività che ferisce la coscienza medica. E dunque ha consistenza una forma di "obiezione" implicita, non destinata a elenchi preventivi, ma insita nelle situazioni concrete. Il dibattito in aula l’ha confermato, e andrà messo in scritto. Resta purtroppo il paradosso che obiettare contro un obbligo di passività senza poter far altro che restare passivi è un inerte dissenso.
Alla struttura sanitaria toccherà trovare chi, occorrendo, stacchi la spina, come brutalmente si dice; senza riguardo per le Carte dei valori professati da istituzioni che praticano nei loro ospedali le cure più assidue, intense e generose ai malati attuando la carità del Vangelo; e anche questa è un’assurda forzatura. Resta infine l’incognita del contenzioso giudiziario, per i dissensi nell’interpretazione delle Dat; un giudice potrebbe fare pollice ritto o pollice verso e questo varrebbe come libera scelta del paziente (o del morituro).
Fare una buona legge sulle Dat è ancora importante com’è importante coniugare i due princìpi che brillano nell’art. 2 della Costituzione: diritti di libertà e doveri di solidarietà. In questa legge, a metà del cammino resta qualcosa di ancora molto lontano dal senso della vita gli uni per gli altri, in condivisa alleanza. Ci si dà di spalle, quasi, e resta un’ombra di sentore cadaverico.