Il principio tradito
venerdì 28 luglio 2017

Alla fine della giostra, non sarà che la causa di tutti i ritardi, le inefficienze, le contraddizioni che affliggono l’Italia di oggi, derivano dai princìpi contenuti nella prima parte della Costituzione? Non sarà che per la modernizzazione del nostro Paese occorre abbattere il tabù della immodificabilità delle disposizioni che in essa sono contenute? Che la effimera sorte della lunga vicenda delle progettate riforme costituzionali – dalla famosa Commissione Bozzi nella prima metà degli anni 80 del Novecento alla recentissima riforma Boschi affossata dal referendum dello scorso dicembre –, sia dipesa proprio dall’essersi intestarditi su modifiche alla seconda parte, fermo il "dogma" dell’intangibilità della prima?

Gli interrogativi vengono spontanei dopo la lettura di un editoriale di Angelo Panebianco ("Corriere della Sera", 21 luglio 2017) in cui, con argomentazione sottile, si criticano sostanzialmente le culture politiche sottese al testo costituzionale a favore di una consistente iniezione di princìpi liberali, per concludere che «Magari, chissà?, sarà la discussione sulla flat tax che, finalmente, costringerà molti a trattare in modo meno acritico i princìpi costituzionali su cui si regge la Repubblica». E già, perché la nostra Costituzione, tra l’altro, ha anche il torto di stabilire che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e che «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». E prendere la via della flat tax significherebbe capovolgere quel principio di equità e rinunciare all’idea di una "solidarietà fiscale", applicando una tassa piatta, percentualmente uguale per tutti, a prescindere dal livello raggiunto dai redditi e/o delle rendite di cui ognuno dispone.

All’articolo hanno replicato sullo stesso quotidiano, e da par loro, Valerio Onida, che ha sostanzialmente difeso l’impianto solidarista della Costituzione, e Sabino Cassese, che nella obiettiva, constatata difficoltà di giungere oggi a una riforma costituzionale, molto saggiamente suggerisce di rivedere intanto i «rami bassi» delle istituzioni. Mentre, domenica scorsa, 23 luglio, in dialogo con un parlamentare, il direttore di "Avvenire" – senza entrare nella polemica e mantenendosi su un piano distinto – ha sottolineato con forza il saggio legame creato dai padri costituenti (e purtroppo non sempre tenuto saldo) tra libertà e solidarietà e il contributo infine convergente dato da esponenti di visioni ideali diverse (popolari, solidariste, liberali) nel raggiungere un tale esito.

Lungi dal volermi addentrare a mia volta in una disamina politica e tecnico-giuridica della questione, certamente complessa e dalle molte facce, ritengo opportuno condividere tre osservazioni, forse marginali, ma non irrilevanti.

La prima riguarda la ricorrente espressione, utilizzata anche dal commentatore del "Corriere della sera", per cui le enunciazioni contenute nella prima parte della Costituzione furono il frutto di «compromessi» fra alcune forze politiche. Ho sempre contestato anch’io questo tipo di approccio – ancorché, ripeto, ricorrente al punto di divenire luogo comune –, perché i valori e i princìpi contenuti nel testo costituzionale mi sono ogni volta apparsi piuttosto appunto come un punto di convergenza, come il risultato di un mirabile processo di fusione cui giunsero i costituenti, che pur venivano da posizioni differenti, in quei singolarissimi anni del «roveto ardente» – secondo l’incisiva espressione di Arturo Carlo Jemolo – che videro accomunate diverse parti politiche in un orgoglioso moto di riscatto e di sentimento nazionale.

La seconda attiene all’assunto, secondo cui quel «compromesso» sarebbe avvenuto tra forze – segnatamente i democristiani, i socialisti e i comunisti – che «all’epoca, non brillavano per adesione ai princìpi liberali».

Ora, a parte il fatto che esponenti liberali erano presenti e attivi in Assemblea Costituente, mi pare difficile non individuare nella prima parte della Carta princìpi e norme di chiara derivazione liberale. Una fra tutte: la formula dell’art. 19 sulla libertà religiosa, che sembra ricavata pari pari dai testi di Francesco Ruffini. Senza contare che una cosa sono i partiti, un’altra le idee politiche. Basti pensare alle diverse matrici del programma politico democristiano: dalla Dottrina sociale della Chiesa, agli orientamenti di un Dossetti o di un La Pira molto debitori del pensiero cattolico francese, ma anche alle radici rosminiane e sturziane, che certamente non possono dirsi estranee ai princìpi liberali. Infine, fermo restando che il testo (non i princìpi) della prima parte della Costituzione può sempre essere modificato e aggiornato (si pensi in materia di libertà di manifestazione del pensiero), rimane che oggi, per ragioni varie, quel «roveto ardente» e costituente non c’è più, né è immaginabile ravvivarlo, quantomeno a breve. Se in più di trent’anni non siamo stati capaci di modificare la seconda parte della Costituzione, operazione tutto sommato semplice, è immaginabile un consenso su modifiche alla prima, operazione ben più difficile? In realtà, i lamentati ritardi dell’Italia sembrano derivare non tanto dalla applicazione dei princìpi della prima parte della Costituzione, quanto piuttosto dalla loro inosservanza. A cominciare da quello di solidarietà.

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