Di fatto è il riconoscimento che l’embrione umano fin dalla fecondazione è un soggetto con piena dignità antropologica e giuridica. Questo il senso, secondo il presidente emerito della Pontificia accademia per la Vita, il cardinale Elio Sgreccia, della sentenza emessa ieri dalla Corte europea di giustizia che vieta brevetti di terapie basate sulla distruzione di embrioni. «Coincide con quanto sancito dal primo articolo della legge 40 sulla dignità dell’embrione– rileva il porporato – anzi, è ancora più chiaro». Quali possono essere gli sviluppi di questa sentenza della Corte di giustizia della Unione europea?Ci auguriamo che contribuisca alla protezione dell’embrione e alla sua valorizzazione. Spero che si possano portare queste acquisizioni sul valore antropologico dell’embrione anche sul piano dell’interruzione di gravidanza, su quello delle varie pillole abortive. Se l’embrione umano ha una tale dignità di fronte ai brevetti, altrettanta deve averne nei confronti di qualsiasi altro attentato che possa essere perpetrato contro la vita nascente da parte dell’uomo e della tecnica. Il pronunciamento della Corte si occupa di un problema specifico, quello dei brevetti...È però molto importante perché comporta una più generale interpretazione giuridica e antropologica. Si basa su una direttiva del Parlamento europeo approvata nel ’98, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che lasciava però dei dubbi, in particolare due. Proibiva la brevettazione dell’embrione ma non specificava che cosa si intendeva con questo termine: a quale fase della vita del concepito si facesse riferimento. Ed in secondo luogo accettava la brevettazione di elementi separati dall’embrione e non si capiva cosa si volesse dire con tale dizione.Come si inserisce in questo quadro il caso sotto giudizio?Il brevetto ottenuto da Oliver Brüstle per le cellule staminali embrionali umane usate per la terapia del Parkison, con la giustificazione che si trattava di parti separate dall’embrione, viene invalidato dalla Corte perché il loro prelievo ha provocato la morte dell’embrione. Sono parti separate, sì, ma per ottenerle si è ucciso il concepito. E la cosa viene ritenuta inaccettabile da parte dei giudici della Ue. La Corte federale di Cassazione tedesca ha chiesto a Lussemburgo anche una definizione di embrione...La sentenza conferisce all’embrione l’interpretazione più ampia, ricomprendendo in essa tutto lo sviluppo del concepito dalla fecondazione in poi. Anzi, aggiunge che questa qualificazione va riconosciuta anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, e quello in cui sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. È una chiarificazione antropologica fondamentale: si tratta sempre di embrioni umani, e come tali non sono brevettabili.Ma si è detto che nel caso in questione si trattava di una brevettazione solo ai fini scientifici...Per la Corte, anche se giustificata da motivi terapeutici, la brevettazione ha sempre di mira la commerciabilità delll’embrione umano e quindi come tale è vietata. L’uso dell’embrione per diagnosi e terapia sperimentale è autorizzato solo quando è a beneficio dell’embrione stesso: non si interviene per farlo morire, ma per farlo vivere meglio, per guarirlo da malformazioni. I procedimenti terapeutici sono a salvaguardia dell’embrione su cui si procede. Solo in questa situazione è consentita la sperimentazione sull’embrione.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: