Il lavoro agile è un'opportunità per chi è dipendente e ha figli piccoli - Archivio
Smart working o congedo per i genitori, lavoratori dipendenti, che si ritrovano il figlio scolaro a casa, contagiato e in quarantena per il Coronavirus. Nel secondo caso (congedo), lo stipendio è ridotto alla metà. Le due misure, che operano limitatamente ai figli conviventi minori di 14 anni, sono introdotte dal decreto legge n. 111/2020, in vigore dall’8 settembre, contenente le disposizioni sulla ripresa delle attività scolastiche in tempo di coronavirus.
La prima misura riconosce il diritto al genitore lavoratore dipendente di svolgere la propria attività lavorativa in modalità “agile” (o smart working) per tutto o una parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, disposto dalla Asl per contagio avvenuto all’interno del plesso scolastico. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il diritto spetta a uno solo dei genitori.
La seconda misura riconosce un altro diritto al genitore lavoratore dipendente: la possibilità di prendere un congedo per tutto o una parte soltanto del periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dall’Asl per contagio avvenuto a scuola. Il diritto spetta soltanto se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile (prima misura) e, comunque, in alternativa alla possibilità di lavorare da remoto (smart working) e a uno solo dei genitori. Per il periodo di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della normale retribuzione e la copertura del periodo con contributi figurativi.
Le misure restano operative fino al 31 dicembre e possono essere riconosciute entro un limite di spesa di 50 milioni di euro. L’Inps provvede a monitorare la spesa e, qualora emerga il raggiungimento del limite, anche in via prospettica, non verrano più prese in considerazione altre domande.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle nuove misure (smart working o congedo) o svolge ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa (è l’ipotesi di genitore disoccupato o a casa perché in ferie o in fruizione di altri congedi), l'altro genitore non può chiedere alcuna delle nuove misure.