Sgravi contributivi per chi assume donne - Archivio
Incentivi alle assunzioni «rosa» a maglie larghe. Il requisito di «svantaggio» della lavoratrice, infatti, deve sussistere alla data dell’evento per il quale si chiede l’incentivo. Che spetta, quindi, nell’ipotesi di stabilizzazione di un contratto a termine, anche se su quest’ultimo non sia stato richiesto l’incentivo. La novità fa parte della riedizione dello sgravio contributivo totale, per la durata di 12/18 mesi e l’importo massimo di 6mila euro annui, prevista dalla legge di Bilancio 2021 a favore delle assunzioni di donne negli anni 2021/2022. Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1421/2021. L’incentivo si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e settore agricolo, in caso di assunzioni di lavoratrici donne «svantaggiate», ossia:
• donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
• donne di ogni età, residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
• donne di ogni età che svolgono professioni oppure attività lavorative nei settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive da almeno sei mesi di un impiego regolarmente retributivo;
• donne ovunque residenti e occupate, prive d’impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi.
L’incentivo spetta sulle assunzioni degli anni 2021 e 2022, a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto (da termine) a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di assunzione a part-time, di rapporti di lavoro con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione. Non spetta, invece, sulle assunzioni intermittenti e sulle prestazioni occasionali. L’agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, entro un limite massimo di 6mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l’assunzione è a termine e 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione del rapporto da termine a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso può trovare applicazione anche se il rapporto a termine non era agevolato, per 18 mesi dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro. L’incentivo spetta anche in caso di proroga di rapporto a termine, nel limite massimo di 12 mesi complessivi.
Il requisito di «svantaggio» della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, se s'intende richiedere il beneficio per un’assunzione a termine, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Qualora, invece, si richiede il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso bonus sulla precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione del rapporto di lavoro. L’incentivo spetta anche sulle assunzioni a termine, su quelle a tempo indeterminato e sulle trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. E può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a termine non agevolato, per 18 mesi dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro.