giovedì 9 ottobre 2014
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COS’È LA TASI? È un tributo, entrato in vigore dal 2014, destinato a finanziare i 'servizi indivisibili' dei Comuni (esempi: pubblica illuminazione, manutenzione strade e verde pubblico, ecc.).CHI DEVE PAGARLA? I proprietari di fabbricati, compresa l’abitazione principale (dove cioè si ha la residenza anagrafica e si dimora abitualmente), di fabbricati rurali a uso strumentale (in questo caso, però, con l’aliquota all’1 per mille) e di aree edificabili. Non è invece dovuta per i terreni agricoli e incolti.QUANTO SI PAGA? Purtroppo, il calcolo – non facile – della Tasi è un’incombenza addossata ai contribuenti. Si fa così: si prende la rendita e la si moltiplica dapprima per 1,05 (la vecchia rivalutazione) e poi per l’apposito moltiplicatore (160 per prime case e relative pertinenze). Al risultato ottenuto si applica quindi l’aliquota stabilità dal Comune. Si ottiene così la Tasi lorda, da cui vanno tolte però (se spettanti) le detrazioni del proprio Comune, per arrivare all’importo effettivamente dovuto. Non basta, la Tasi presenta una complicazione in più: a differenza dell’Imu, la pagano anche gli inquilini. Per gli immobili affittati o dati in comodato, l’imposta va suddivisa allora fra quota dovuta dal proprietario (fra il 70 e il 90% del totale; a Milano, a esempio, è del 90, a Roma dell’80%) e quota dell’inquilino o comodatario (fra il 30 e il 10%, sempre in base alla delibera comunale). Unico beneficio: l’uno non è comunque ritenuto responsabile per la quota eventualmente non pagata dall’altro. QUANDO SI PAGA? Quella di giovedì 16 ottobre è solo la scadenza relativa all’acconto: bisognerà tornare alla cassa il 16 dicembre per versare, a saldo, il restante 50% dell’imposta. Nulla osta, tuttavia, che si possa versare tutto in unica soluzione, ora a ottobre. Attenzione: il tributo non è dovuto se inferiore ai 12 euro. Il 16 dicembre, inoltre, è il giorno in cui dovranno pagare anche i proprietari residenti in quei 652 Comuni dove i sindaci non hanno preso alcuna decisione: in questo caso, si verserà l’aliquota base dell’1 per mille, ovviamente senza alcuna detrazione. E quel giorno dovrà procedere al versamento del restante 50% anche chi ha già versato l’acconto a giugno, in quei Comuni dove i sindaci avevano deciso tutto per tempo. DOVE SI TROVANO LE INFORMAZIONI? È il punto più criticato. Non arriva alcuna comunicazione a casa dell’interessato ( a differenza della Tari sui rifiuti). Bisogna cercare tutto sui siti Internet dei Comuni o su quello delle Finanze (digitare: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm),  dove però bisogna poi cercare il proprio Comune. COSA DEVE FARE L’INQUILINO? Per lui è ancor più un percorso a ostacoli perché, oltre a informarsi sulla quota a suo carico decisa dal Comune, deve conoscere i dati catastali che non è obbligatorio indicare nel contratto d’affitto. Quindi, dovranno essere richiesti al proprietario prima di procedere al calcolo. COME CI SI REGOLA CON LE DETRAZIONI? Nate per dare un beneficio, possono divenire un vero rompicapo per il contribuente. Specie per le detrazioni legate alla rendita. Diversi punti restano oscuri: a quale rendita vanno applicate, a esempio? In genere è quella base, prima della rivalutazione del 5%. E se ci sono più comproprietari, ma uno solo è residente? In genere vale la rendita intera. E ancora: la rendita della casa va sommata a quella delle pertinenze, se ci sono? Per molti Comuni è così, ma in ogni caso andrebbe letta la propria specifica delibera.

SI PAGA ANCHE PER LE CASE 'DI LUSSO'?
Sì. le 73mila case accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 hanno già pagato a giugno l’Imu sulla prima casa, con un’aliquota massima del 6 per mille e con il solo sconto di 200 euro (senza i 50 euro a figlio della vecchia Imu). Su questi immobili si paga ora anche la Tasi, sempre con tetto massimo del 3,3 per mille. Avvertenza: il totale di Imu e Tasi non può superare però il 6,8 per mille. Quindi, se l’Imu si è già versato, a esempio, il 5 per mille, la Tasi dovuta adesso non può comunque superare l’1,8 per mille. Anche per le seconde case è stato posto un tetto: la somma di Imu (che per questa tipologia di case è rimasta) e Tasi non può superare nel 2014 l’11,4 per mille. COSA SUCCEDE PER I COMODATI FRA CONGIUNTI? È un altro esempio di norme contro le famiglie. Le case date in uso gratuito ai familiari di 1° grado (padre-figlio), già penalizzate dal ritorno dell’Imu, rappresentano una di quelle situazioni in cui l’incrocio fra regole nazionali e scelte locali ha prodotto dei mostri di complessità. In via di massima, comunque, i Comuni possono averle assimilate per la Tasi alle abitazioni principali in 2 casi: solo sulla quota di rendita fino a 500 euro oppure (e qui al 100%) limitatamente ai nuclei con reddito Isee non superiore ai 15mila euro annui. 
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