I datori di lavoro del settore privato, che occupano un numero di dipendenti da 15 a 35, sono tenuti a fare un’assunzione «obbligatoria» di un disabile, entro il prossimo 2 marzo, ai fini del rispetto delle norme sul cosiddetto «collocamento obbligatorio». L’adempimento deriva dalle nuove regole introdotte dalla riforma Jobs act, in vigore dal 1° gennaio 2017, che danno tempo 60 giorni per coprire, se non ancora fatto, la cosiddetta «quota di riserva» (cioè il numero di posti di lavoro che la legge riserva solo ai disabili) che per i datori di lavoro di questa dimensione (da 15 a 35 dipendenti) è pari a uno. L’obbligo in realtà è scattato l’anno scorso, in concomitanza con il via libera alla riforma Jobs act, ma è stato poi rinviato a quest’anno. Adesso, per mettersi in regola e non incappare in sanzioni, peraltro assai salate, i datori di lavoro devono fare l’assunzione nominativa del disabile entro il prossimo 2 marzo; in alternativa, entro lo stesso termine, possono fare richiesta numerica al collocamento di un disabile per l’assunzione. Se non fanno alcuna richiesta, né nominativa né numerica, sono passibili di sanzione dell’importo di 153,20 euro giornalieri, finché non fanno l’assunzione del disabile.
L’obbligo di assumere lavoratori disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese che si trovano in una delle seguenti situazioni: in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con intervento straordinario di integrazione salariale (Cigs); in stato di fallimento, in liquidazione; in contratto di solidarietà; in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità; in accordo d’incentivo all'esodo. Le aziende che si trovano in speciali condizioni di attività lavorativa possono avvalersi del cosiddetto “esonero parziale” dall’obbligo di assunzione di disabili. In altre parole, possono non occupare l’intera percentuale (quota di riserva), a fronte della presentazione di una specifica richiesta, in seguito alla quale ricevono autorizzazione concessa in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa; pericolosità connaturata al tipo di attività; particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L’esonero parziale “costa” all’azienda un contributo di 30,64 euro per giorno lavorativo e per lavoratore disabile non assunto. È concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.
Vale la pena ricordare, infine, i beneficiari delle norme sul collocamento obbligatorio (o cosiddetto “mirato”): invalidi civili con percentuale d’invalidità dal 46 al 100%; invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%; invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari); invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria; non vedenti e sordomuti; categorie protette (profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o servizio ed equiparati, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata).
I datori sono passibili di sanzione dell’importo di 153,20 euro giornalieri se non fanno alcuna richiesta, né nominativa né numerica
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