giovedì 22 marzo 2012
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​Sarà stato per la frase di Mario Monti: «Il nuovo articolo 18 varrà per tutti». Sarà per l"entusiasmo" di varare una riforma così ampia e complessa come quella sul lavoro, fatto sta che ieri nel primo pomeriggio il dipartimento della Funzione pubblica lanciava un altro sasso in uno stagno già assai increspato. «Le nuove norme sui licenziamenti senza giusta causa e senza giustificato motivo saranno applicate anche ai lavoratori pubblici, poiché anche a loro si applica lo Statuto dei lavoratori», valutavano fonti del dipartimento.Poche parole, sufficienti però per determinare un nuovo giallo e acuire la tensione, spenta a sera solo da una nota del ministro del Lavoro, Elsa Fornero: «La riforma non si applica al Pubblico impiego, infatti il ministro Patroni Griffi non ha partecipato agli incontri». Polemica chiusa, almeno per ora.Il primo ad esprimere quantomeno perplessità era stato Luigi Angeletti. «La legge 300, e quindi anche l’articolo 18, si applica al lavoro privato e se il governo ha pensato di estenderlo anche al pubblico impiego, questo non ci è stato comunicato né in forma scritta né orale», ha detto il segretario generale della Uil, spiegando come per il settore pubblico le norme del privato non siano «facilmente estendibili, vista la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro». Anche la Cgil, negativa sull’intera riforma, esprimeva ulteriore contrarietà.A sera, così, è stato prima lo stesso dipartimento della Funzione pubblica a frenare e precisare: «Solo all’esito della definizione del testo che riguarda la riforma del mercato del lavoro si potranno prendere in considerazione gli effetti che essa potrebbe avere sul settore pubblico – si leggeva in una nota –. Nel qual caso, è possibile che si valuterà se ricorra l’esigenza di norme che tengano conto delle peculiarità del lavoro pubblico». Poi, come si diceva, l’intervento chiarificatore del ministro del Lavoro.Fra le novità previste dalla riforma, invece, dovrebbero esserci quasi sicuramente le nuove norme per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco fatte firmare alle donne all’atto dell’assunzione – poi utilizzate in caso di gravidanza – e «la sperimentazione dei congedi di paternità obbligatori» finanziata dal ministero del Lavoro per favorire l’occupazione femminile e una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro.
IL NUOVO ARTICOLO 18
La nuova disciplina sui licenziamenti, prevista dal governo attraverso una riscrittura dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori distingue tre casi: licenziamenti discriminatori; senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo (quelli per motivi disciplinari); senza giustificato motivo oggettivo (quelli di natura economica) differenziando il trattamento nel caso siano ritenuti illegittimi. LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI Come prevede già oggi la normativa sono nulli indipendentemente dalla motivazione adottata dal datore di lavoro. E dunque danno origine alla reintegrazione nel posto di lavoro, al risarcimento della retribuzione e dei contributi dal momento del licenziamento fino al ritorno al lavoro, con un minimo di pagamento di 5 mensilità. La norma vale per tutti i lavoratori, dirigenti compresi, e per le aziende di qualsiasi dimensione. Le discriminazioni riguardano il credo politico, religioso, la partecipazione ad attività sindacali, per questioni razziali o di sesso, per handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali. Ancora, in caso di matrimonio e di maternità. Il lavoratore ha poi la facoltà di rinunciare al reintegro in cambio di un indennizzo di 12 mensilità globale di fatto. LICENZIAMENTI DISCIPLINARI Quando il giudice ravvisi che non vi sia una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo per il licenziamento deciderà se ordinare il reintegro nel posto di lavoro o il solo indennizzo monetario. L’indennizzo potrà variare tra le 15 e le 27 mensilità, calcolate sulla base della intera Retribuzione annua lorda. L’importo dell’indennizzo sarà anche commisurato all’anzianità aziendale del lavoratore e al comportamento tenuto dalle parti. I licenziamenti disciplinari avvengono per gravi motivazioni, come un furto o atti di violenza all’interno dell’azienda che non permettono la continuazione del rapporto di lavoro, oppure per gravi inadempienze del lavoratore nella sua prestazione. LICENZIAMENTI ECONOMICI Si tratta di risoluzioni del rapporto di lavoro per «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Nel caso in cui il giudice rilevi che queste ragioni non ci sono, e quindi il licenziamento sia annullabile e illegittimo disporrà – anziché il reintegro come previsto ora – un indennizzo a titolo di risarcimento del danno in favore del lavoratore da 15 a 24 mensilità lorde. L’onere della prova nel caso dei licenziamenti economici o disciplinari spetta sempre al datore di lavoro, ma il giudice non può sindacare sulle motivazioni, solo accertarne o meno l’esistenza. LE QUESTIONI APERTE È sicuramente il capitolo più contestato di tutta la riforma. Oltre ai sindacati, anche una parte dei giuslavoristi mostra diverse perplessità, sottolineando come la previsione del solo indennizzo nel caso non vi sia giusta causa o un giustificato motivo per il licenziamento rischia di annullare la tutela reale dei lavoratori e far decadere anche l’effetto dissuasivo da comportamenti illegittimi da parte del lavoratore. Troppa discrezionalità sarebbe poi lasciata al giudice nel caso dei licenziamenti per motivi disciplinari.
PER CHI PERDE IL POSTO
L’intento del governo è quello di rendere più omogenee le tutele per i lavoratori al di là del settore di appartenenza e della dimensione d’impresa. Il sistema resta di stampo assicurativo (riceve benefici chi ha pagato un minimo di contributi) ma tende a separare la protezione del posto di lavoro, che rimarrà solo per le crisi di stampo congiunturale o per le ristrutturazioni mirate, da quella del lavoratore nel mercato, che è destinata ad ampliarsi. La proposta del governo, ancora suscettibile di modifiche e aggiustamenti, si basa perciò su tre pilastri: l’Assicurazione sociale per l’impiego a carattere universale; le tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fondi di solidarietà); strumenti di gestione degli esuberi strutturali. Il nuovo sistema, comunque, andrà a regime nel 2017, ma se il nuovo sussidio di disoccupazione (Aspi) entrerà in vigore da subito, l’indennità di mobilità – che vale oggi per i licenziamenti collettivi e può durare fino a 48 mesi per gli over 50 del Sud – sarà eliminata definitivamente solo nel 2017. Sono previste risorse aggiuntive per 1,7-1,8 miliardi.
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO L’Assicurazione sociale per l’impiego – Aspi – sarà universale e sostituirà l’attuale indennità di disoccupazione. Durerà 12 mesi (18 per gli over 55) e sarà calcolata al 75% della retribuzione lorda fino a 1.150 euro, più un ulteriore 25% della quota superiore a questa cifra. È previsto, però, un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese per il sussidio. L’importo si del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo un anno. Sarà quindi più alta dell’indennità attuale che al suo massimo raggiunge il 60% della retribuzione lorda (e dura 8 mesi, 12 per gli over 50). Prevista anche l’Aspi a "requisiti ridotti". Per accederci i lavoratori dovranno avere almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno. La durata massima sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.
CASSA INTEGRAZIONE Viene confermata con la struttura attuale la cassa integrazione ordinaria che interviene nelle crisi congiunturali (e dura fino a 52 settimane) e quella straordinaria per le ristrutturazioni aziendali, quando sia previsto il rientro dei lavoratori in azienda. Viene invece esclusa la causale di chiusura dell’attività. Anche la contribuzione da parte delle imprese resta confermata, così come gli importi per i lavoratori e i tetti massimi. Cesserà la cassa in deroga per le aziende che non pagano contributi.
FONDO SOLIDARIETÀ LAVORATORI ANZIANI Per rispondere al problema dei lavoratori più "anziani" che vengono espulsi dalle aziende o che si trovano coinvolti in ristrutturazioni aziendali a pochi anni dai limiti per la pensione, viene prevista la possibilità di istituire fondi di solidarietà, sulla base di precedenti esperienze, come quella del settore bancario. Sarà a totale carico delle aziende e potrà fornire un sussidio al lavoratori anziani.
LE QUESTIONI APERTE Il carattere universale della nuova assicurazione resta circoscritto ai lavoratori dipendenti subordinati (compresi gli apprendisti) mentre lascia sempre scoperti i parasubordinati (collaboratori, partite Iva, ecc.) e ovviamente gli autonomi. Secondo i sindacati, in caso di crisi aziendali il trattamento sarebbe sfavorevole per alcune categorie come i lavoratori anziani del Sud.
FILTRO ALLA FLESSIBILITÀ
Sono numerose le novità che riguardano le forme contrattuali cosiddette atipiche. Nessuna delle (presunte) 46 modalità di lavoro viene abolita ma alcune sono decisamente limitate e per altre si prevedono aggravi di costo e più stringenti controlli per evitarne l’abuso. I testi non sono ancora definitivi, suscettibili perciò di ulteriori aggiustamenti.
APPRENDISTATO Viene indicato come lo strumento principale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Verranno introdotte alcune correzioni all’ultima riforma. Resta il netto abbattimento dei contributi.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Si prevede di disincentivarne l’uso con un incremento del costo, che potrà essere recuperato dal datore di lavoro nel caso assuma a tempo indeterminato il lavoratore. L’aggravio dei contributi sarà pari all’1,4% ma non graverà sui contratti stagionali o di sostituzione. Confermata, come già dal 2001, la conversione a tempo indeterminato dopo 36 mesi di contratti reiterati.
PART-TIME Per scoraggiare gli abusi il governo intende introdurre l’obbligo di comunicazione amministrativa per ogni variazione di orario in applicazione di clausole elastiche o flessibili.
LAVORO INTERMITTENTE Anche per questo contratto, detto anche "a chiamata", si prevede l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa (anche solo con un messaggio telefonico) da parte del datore di lavoro, in occasione di ogni chiamata del lavoratore.
COLLABORAZIONI A PROGETTOIl tentativo del governo è di restringere il ricorso a questo tipo di contratti, in particolare quando maschera situazioni di lavoro subordinato. Si prevede quindi anzitutto che il progetto sia meglio definito, l’abolizione del concetto di programma, l’eliminazione della facoltà di recesso del committente anteriormente al termine del progetto, anche in assenza di una giusta causa. Verrà poi ulteriormente incrementata l’aliquota contributiva a favore della gestione separata Inps.
PARTITE IVA Per scoraggiare gli abusi viene prevista l’assunzione a tempo indeterminato di quei lavoratori che prestino la loro collaborazione per più di 6 mesi in un anno, ricavandone più del 75% dei propri corrispettivi e fruiscano di una postazione di lavoro presso il committente. Questa previsione è valida anche per i collaboratori. Al contrario, sono escluse le Partite Iva relative a persone iscritte ad albi professionali.
STAGES Non saranno più possibili stage gratuiti dopo il periodo di formazione.
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Dopo i numerosi abusi l’applicazione di questo contratto viene limitato ai soli parenti di primo grado nelle aziende familiari.
LAVORO ACCESSORIO Previste comunicazioni di inizio attività per restringere il campo dell’utilizzo dei voucher ed evitare che sia sostitutivo di altre forme contrattuali.
LE QUESTIONI APERTE Sostanzialmente d’accordo i sindacati, fra i parasubordinati si lamenta il fatto che gli aggravi di costi non risolveranno gli abusi e si tradurranno in una perdita per i loro guadagni netti. Almeno in una prima fase questi aggravi di costi e burocrazia potrebbero far calare le opportunità di lavoro, senza creare altrettanta occupazione garantita aggiuntiva.
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