venerdì 6 luglio 2018
La Corte d'appello di Napoli accoglie il ricorso di due donne una sola delle quali mamma (tramite eterologa) del bambino, ora riconosciuto invece «figlio» anche della compagna
La sede della Corte d'appello di Napoli

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Secondo il Codice civile, articolo 269, comma terzo, madre è colei che partorisce. Secondo la Corte d’Appello di Napoli, invece, madre può essere qualsiasi donna che ha accettato e condiviso il progetto della procreazione assistita. È il principio contenuto in una sentenza diffusa ieri, con la quale è stata accolta una richiesta di stepchild adoption da parte di una donna che aveva fatto ricorso con la compagna alla fecondazione eterologa. Una pratica a cui le due committenti avevano dovuto dar corso all’estero, espatriando temporaneamente al solo fine di eludere la legge italiana (che, come più volte ricordato, ammette alla provetta solo le coppie eterosessuali).

Non per nulla, in Italia il bimbo era stato riconosciuto figlio della sola donna che aveva partecipato alla fecondazione con i propri ovociti, e non anche dell’altra. Da qui, l’iniziativa giudiziaria di quest’ultima, preordinata all’ottenimento di un legame giuridico con il piccolo. Nessuna preoccupazione, invece, per il padre biologico. Ovvero di quella persona che – dietro un corrispettivo economico – ha messo a disposizione il proprio seme senza avanzare alcun diritto sul neonato. Esulta di fronte alla pronuncia Francesca Quarato, avvocato membro di 'Famiglie Arcobaleno': «Le motivazioni della sentenza sono molto importanti – dichiara – perché, nel riconoscere il diritto delle due mamme a essere riconosciute entrambe come genitrici del figlio che insieme hanno voluto, la Corte d’appello fa un passo ulteriore ricordando che la stepchild è una forma di tutela minima per i figli di coppie omogenitoriali», dunque bisognosa di ulteriore rafforzamento. Sottolinea infatti il legale che questo istituito giuridico opera solo se c’è una «domanda», dunque non d’ufficio, e «assicura una tutela non piena», in quanto il legame di filiazione non è legittimante.

A detta dell’avvocato e della stessa Corte, il piccolo nato in un contesto omosessuale dovrebbe «essere considerato un figlio della coppia già alla nascita. Questa prospettiva, tuttavia, si mostra totalmente disancorata dal dato normativo. Se infatti, come detto, da un lato contrasta palesemente con il Codice civile, dall’altro rende operativo un istituto – quello della stepchild adoption, appunto – che durante la discussione sulle unioni civili il Parlamento aveva sì considerato ma poi deliberatamente cancellato dalla versione definitiva del testo (la cosiddetta 'legge Cirinnà'). I giudici partenopei dichiarano di aver voluto tutelare l’interesse del minore. Ma questa dimensione, sottolinea Silvio Troilo, docente di Diritto costituzionale all’Università di Bergamo e delegato regionale dei Giuristi cattolici della Lombardia, non implica «la necessità di formalizzare il rapporto di genitorialità con un soggetto biologicamente e giuridicamente slegato». Tanto più che la modifica dello status di un bambino «va fatta con cautela, e solo quando vi siano chiare e univoche esigenze dello stesso».

A tutto ciò si somma l’assenza del padre. E laddove i giudici affermano che a quel bimbo non è certa preclusa la relazione con alcune persone di sesso maschile, il giurista ricorda come «un padre è figura di riferimento ben più pregnante e completa », anche giuridicamente, rispetto a queste eventuali altre presenze.

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