Il Senato cambia radicalmente: meno
senatori (95 invece di 315), non più eletti dai cittadini ma dai
consigli regionali, con meno poteri nell'esame delle leggi. Ecco
i punti principali della riforma.
CAMERA Sarà l'unica Assemblea legislativa e anche l'unica a
votare la fiducia al governo. I Deputati rimangono 630.
SENATO Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma
sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque
nominati dal Capo dello Stato e che resteranno in carica per 7
anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme
costituzionali e le leggi costituzionali, e potrà chiedere alla
Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà
non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che
riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non
dar seguito alle richieste del Senato solo respingendolo a
maggioranza assoluta.
SENATORI-CONSIGLIERI I 95 senatori saranno ripartiti tra le
regioni sulla base del peso demografico di queste ultime. I
Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i
senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà
essere un sindaco.
IMMUNITÀ: I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei
deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a
intercettazione senza l'autorizzazione del Senato.
Autorizzazione obbligatoria anche per processare un senatore
per un reato d'opinione.
TITOLO V Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze
come l'energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di
trasporto. Su proposta del Governo, la Camera potrà approvare
leggi nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda
la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica,
ovvero la tutela dell'interesse nazionale".
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Lo eleggeranno i 630 deputati e i
100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi).
Nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei voti, nei
successivi quattro i tre quinti; dal nono basta la maggioranza
assoluta .
REFERENDUM Serviranno 800.000 firme. Dopo le prime 400.000 la
Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità.
Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché essa abbia
un valore normativo autonomo.
DDL INIZIATIVA POPOLARE Salgono da 50.000 a 250.000 le firme
necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i
regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di
esame, clausola che oggi non esiste.