(Ansa)
Si è chiuso ieri con un’assoluzione per tutti gli imputati il processo milanese, coinvolti alcuni dei più importanti promoter musicali italiani, su presunte irregolarità nella vendita online di biglietti dei concerti nell’ambito del cosiddetto “secondary ticketing”, una sorta di mercato parallelo sul web a quello dei circuiti organizzati che porta i prezzi dei concerti più richiesti a prezzi stellari.
Il gup Maria Vicidomini ha assolto Roberto De Luca e Antonella Lodi, titolari delle società Live Nation Italia e Live Nation 2, che hanno scelto il rito abbreviato, perché «il fatto non sussiste». Prosciolti anche gli imputati che hanno scelto il rito ordinario, tra i quali Domenico D’Alessandro, la sua società Di Gi, Charles Stephen Roest, amministratore del sito Viagogo e la società Vivo con l’ex amministratore del sito Corrado Rizzotto. Il pm Adriano Scudieri gli contestava i reati di aggiotaggio e truffa per un presunto raggiro sulla vendita online di biglietti di concerti, tra cui quelli di Bruce Springsteen e dei Coldplay, a prezzi maggiorati, che avrebbe portato dal 2011 al 2016 a ricavi per oltre un milione di euro.
Secondo il capo di imputazione i promoter da un lato avrebbero fatto credere al pubblico «divulgando false informazioni » che i biglietti dei concerti fossero esauriti, «inducendo i fans ad acquistarli ad un prezzo più elevato»; dall’altro avrebbero stipulato «accordi occulti » con il sito di rivendita secondaria online Viagogo, sul quale i biglietti venivano messi in vendita a un prezzo maggiorato. Il 90% degli incassi ottenuti dalla vendita dei ticket ricevuti direttamente dagli organizzatori veniva, secondo l’accusa, poi retrocesso «sotto forma di consulenza» agli stessi promoter mediante fatture false. Per l’accusa si sarebbe anche verificato un danno alla Siae per «il minor introito dei diritti d’autore», quantificabile in 159mila euro.
Ora l’assoluzione. «Si chiude così una parentesi di oltre due anni e mezzo durante la quale sono stato sempre fiducioso e convinto della correttezza del nostro operato. Questa sentenza ci rende finalmente piena giustizia e non può che renderci felici» questo il commento di Roberto De Luca, che porta in Italia le maggiori star musicali straniere, che sottolinea come «non vi sia alcun rilievo penale nel fenomeno del secondary ticketing e che non vi è stata alcuna truffa alla Siae». La D’Alessandro e Galli esprime «grande soddisfazione» sottolineando il «grave danno reputazionale » subito dalla società. . Mentre, aggiunge l’avvocato Gianmarco Brenelli, difensore di Charles Stephen Roest, amministratore del sito internet di rivendita di biglietti Viagogo: «Non poteva esserci aggiotaggio dove il prezzo viene fissato nell’incontro sul sito tra domanda ed offerta».
L’assoluzione delude, però, i consumatori, che continuano a denunciare l’impossibilità di riuscire ad acquistare i biglietti per gli eventi più richiesti sui canali ufficiali, bruciati in pochi secondi dai bot, velocissimi software per gli acquisti, per poi riapparire a prezzi maggiorati anche di 10 volte su altre piattaforme. Un fenomeno in crescita in tutto il mondo. Circostanziata l’audizione di Siae il 2 febbraio 2017 presso la VII Commissione Cultura di Camera e Senato secondo la quale «il secondary ticketing calpesta i diritti dei consumatori, riduce i margini di guadagno degli organizzatori che non avvallano tale pratica, mentre pone in posizione dominante quelli che ne usufruiscono. Comprime i compensi degli autori e degli artisti, limita fortemente la diffusione della cultura, consente di introitare importi esentasse».
«Una sconfitta per migliaia di utenti italiani costretti ad acquistare biglietti per concerti ed eventi vari a prezzi astronomici». Così il Codacons giudica la sentenza. «Il procedimento penale nasceva proprio da un esposto presentato dal Codacons, che evidenziava come i prezzi dei biglietti aumentassero in modo artificioso nel passaggio dai canali di vendita ufficiali a quelli secondari – spiega il presidente Carlo Rienzi –. Una prassi aggravata dal fatto che sul mercato i biglietti dei grandi eventi terminavano dopo pochi minuti dall’apertura delle vendite, per poi apparire subito dopo sui siti di secondary ticketing a prezzi maggiorati». Si attendono le motivazioni del Tribunale prima di nuove iniziative a tutela degli utenti». «Nonostante le sanzioni dell’Antitrust, i processi e l’intervento del legislatore il problema del “secondary ticketing”, per quanto si sia attenuato, è ben lungi dall’essere stato risolto » rincalza Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che per prima presentò un esposto all’Antitrust per pratica commerciale scorretta.
Lo Stato, comunque, ha iniziato a intervenire. Dal 12 marzo di quest’anno diventa operativa la legge contro il secondary ticketing voluta dall’ex ministro Dario Franceschini, inserita nella legge di Stabilità varata dal Parlamento italiano nel dicembre del 2016. Il testo riguarda essenzialmente l’utilizzo di bot stabilendo che i titolari delle biglietterie ufficiali online debbano essere in grado di distinguere se ad acquistare i biglietti siano persone fisiche o software Con la recente approvazione della legge di Bilancio, inoltre, entra in vigore dal primo luglio la norma anti-secondary ticketing che prevede il biglietto nominale per i concerti con almeno 5mila spettatori. «I bagarini che lucrano sulla passione e le emozioni degli spettatori per il loro profitto hanno i giorni contati» assicura il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, Sergio Battelli del Movimento 5 Stelle, primo firmatario dell’emendamento. Promoter e piattaforme protestano. Il discorso è ancora aperto.