sabato 15 marzo 2014
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Mentre si apre il fronte di battaglia con la Cgil, il Ministero del Lavoro scende in campo con una nota per chiarire alcuni dubbi e ri­spondere alle prime critiche, a­vanzate da più parti, sulle nuo­ve regole per i contratti a termi­ne. In attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento di legge, infatti, non sono pochi i punti del progetto illustrato l’al­tra sera dal ministro Giuliano Po­letti che si prestavano ad inter­pretazioni diverse. I RINNOVI SENZA CAUSALE «Con l’entrata in vigore del de­creto legge il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti a tempo determinato senza cau­sale, nel limite di durata di 36 mesi – spiega il documento –. Viene così superata la prece­dente disciplina che limitava ta­le possibilità solo al primo rap­porto di lavoro. Inoltre, la possi­bilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale u­nica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stes­sa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Queste prime preci­sazioni rispondono da un lato a chi, come ad esempio l’econo­mista Tito Boeri, paventava che con le nuove regole si potessero ripetere fino a 156 contratti di u­na settimana appena. Dall’altro a quegli imprenditori che temeva­no l’applicazione dei nuovi ter­mini di «acausalità» (senza cioè dover indicare una ragione spe­cifica per l’assunzione) solo al pri­mo contratto, mentre il ministe­ro chiarisce che ciò sarà sempre possibile nel limite dei 3 anni. Il contratto del lavoratore, però, do­vrà essere prorogato sempre re­lativamente alla stessa posizione e non spostato su un’altra. I LIMITI SULL’ORGANICO Un’altra questione particolar­mente dibattuta è quella del li­mite di assunzioni con contrat­ti a termine rispetto all’organico complessivo dell’azienda, che il governo fissa nel decreto al 20%. Riguardo ciò, il ministero preci­sa che «il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla con­trattazione collettiva la possibi­lità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagiona­lità ». I contratti collettivi posso­no quindi stabilire limiti diversi, ma ancora non è chiaro se var­ranno quelli già concordati dal­le varie categorie, mediamente intorno al 10-15% degli organici complessivi, o ne andranno concordati di nuovi? Ancora, il ministero chiarisce che comun­que si tiene conto delle «esigen­ze connesse alle sostituzioni e al­la stagionalità», come a dire che nelle imprese con produzioni o lavorazioni molto legate ai di­versi periodi dell’anno il limite del 20% potrà essere superato. Infine, l’ultima precisazione ri­guarda le aziende che occupano fino a 5 dipendenti: «possono co­munque stipulare 1 contratto a termine». «TESTO MIGLIORABILE» «Con questi interventi – conclu­de la nota del ministero – il go­verno ha inteso offrire la rispo­sta ritenuta più efficace alle at­tuali esigenze del contesto oc­cupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale migliora­mento ». Insomma, il dibattito è aperto e le Camere sono sovra­ne. L’impressione è che l’iter del provvedimento non sarà tanto semplice.
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