Stop al bicameralismo perfetto; ridefinizione della divisione delle competenze tra Regioni e Stato; introduzione di un Senato composto da 100 senatori che non dà la fiducia al governo, la quale invece sarà prerogativa della sola Camera; immunità dei senatori. Ecco l’impianto della riforma costituzionale che emerge dall’accordo tra maggioranza, Lega e Fi.
CAMERA È la sola titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e di controllo del governo.
SENATO In prima battuta esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Non dà la fiducia al governo.
100 SENATORI L’Assemblea di Palazzo Madama sarà composta da 100 senatori, 95 eletti dai consigli regionali in rappresentanza di Regioni e Comuni, 5 nominati dal presidente della Repubblica (tra questi rientrano gli attuali senatori a vita). Tra i 95 "territoriali" 74 sono scelti tra i consiglieri regionali, gli altri 21 tra i sindaci. Ogni Regione eleggerà un numero di senatori in proporzione al proprio peso demografico. Il metodo di elezione è rinviato a una successiva legge ordinaria.
QUANTO RESTANO IN CARICA I SENATORI I senatori decadono quando decade l’organo in cui sono stati eletti. Dunque il Senato sarà rinnovato mano mano che si rinnoveranno le assemblee territoriali.
I POTERI DEL SENATO Le leggi sono approvate dalla Camera. Entro 10 giorni il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi membri, può chiedere di esaminarle, proponendo modifiche entro 30 giorni. L’ultima parola è però della Camera che decide entro altri 20 giorni.
ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Oltre ai 630 deputati, 100 senatori e tre delegati di ciascuna Regione (scelti con principio di parità di genere) parteciperanno all’elezione. La Camera eleggerà tre giudici della Corte Costituzionale e il Senato due.
STIPENDI CONSIGLIERI REGIONALI E SINDACI I consiglieri eletti nelle regioni non potranno guadagnare più dei sindaci.
IMMUNITÀ PER SENATORI Confermata anche per i senatori l’immunità parlamentare che copre i parlamentari da arresto, intercettazioni, perquisizioni.