venerdì 15 gennaio 2016
​​Il Consiglio dei ministri ha varato nuove norme su guida senza patente e coltivazione della cannabis per fini terapeutici. Sul reato di clandestinità ci sarà un decreto specifico.
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​Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il pacchetto di depenalizzazioni che riguarda tra l'altro la guida senza patente e le violazioni delle regole da parte dei soggetti autorizzati alla coltivazione della cannabis per uso terapeutico. L'intervento si compone di due decreti legislativi. Chi sarà trovato, la prima volta, alla guida senza patente o con patente non in regola eviterà il processo penale e pagherà una sanzione tra i 5mila e i 30mila euro: la "multa" diventa quindi più salata di quella attuale, che va da 2.257 a 9.032 euro. Inoltre scatterà comunque la confisca del veicolo e in caso di recidiva resta la sanzione penale. Passa da reato a illecito amministrativo anche la violazione delle prescrizioni sulla coltivazione della cannabis, ma solo per i soggetti autorizzati a farlo a fini terapeutici: fuori da questa cornice, coltivare cannabis resta reato. Come annunciato, non rientra nel testo la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina: sarà trattata in un testo ad hoc.   Nel novero ci sono reati attualmente puniti solo con la pena pecuniaria: omesso versamento di ritenute previdenziali entro i diecimila euro, atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni, rifiuto di prestare la propria opera in occasione di tumulto, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, atti contrari alla pubblica decenza, noleggio di materiale coperto da copyright, installazione e uso di impianti abusivi di carburante. La sanzione potrà andare, a seconda dei casi, dai cinquemila ai trentamila euro. Passano invece da reati a illeciti civili: ingiuria, danneggiamento semplice, appropriazione di cose smarrite, furto da parte di un comproprietario (tutti con sanzioni pecuniarie da 100 a ottomila euro), falsità in scrittura privata (da 200 a 12 mila euro). La persona offesa non dovrà più sporgere querela, ma chiedere il risarcimento del danno al giudice civile.
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