"Il Senato delle autonomie rappresenta
le istituzioni territoriali. Concorre secondo modalità
stabilite dalla costituzione alla funzione legislativa ed
esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le regioni, le
città metropolitane e i comuni". È quanto stabilisce l'ultima
versione della bozza con 'le disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari e quella dei costi di funzionamento delle
istituzioni, oltrechè la soppressione del Cnel e la revisione
del titolo V', approdata oggi sul tavolo del Cdm e con la quale
si aboliscono le Province e lo Cnel.
Alla Camera la titolarità esclusiva del rapporto di
fiducia con il governo. Il Senato delle Autonomie "partecipa
alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli
atti normativi dell'Unione Europea, e secondo quanto previsto
dal proprio regolamento, svolge attività di verifica
dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione
dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio".
"
È composto dai presidenti delle giunte regionali, dai
presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano,
dai
sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia
autonoma, nonchè, per ciascuna regione da due membri eletti,
con voto limitato dal consiglio regionale tra i propri
componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un
collegio elettorale costituito dai sindaci della regione".
"La durata del mandato dei senatori coincide con quella
degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono
stati eletti", si prevede ancora.
Inoltre, "21 cittadini che hanno illustrato la patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario possono essere nominati senatori dal presidente
della Repubblica, tali membri durano in carica 7 anni. È
senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato
presidente della Repubblica".
La Camera dei Deputati è eletta per 5 anni.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre e possono essere convocate in via straordinaria
per iniziativa del suo presidente o del presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti. Ciascuna Camera, si legge fra le
altre disposizioni, adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta.
È la legge a determinare i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore. E nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
I membri del parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato.
I membri della Camera "ricevono un'indennità stabilita dalla
legge".
"La funzione legislativa è esercita collettivamente dalle due
Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali". Tutte le altre leggi "sono approvate dalla Camera
dei deputati". Nella bozza finale messa a punto il 29 marzo si
stabilisce quindi che ogni disegno di legge approvato dalla Camera
dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle autonomie
che, entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti
può disporre di esaminarlo".
Al Senato delle autonomie la facoltà, nei 30 giorni successi, di
deliberare proposte di modifica del testo sulle quali "la Camera dei
deputati entro i successivi 20 giorni si pronuncia in via
definitiva". La legge può essere promulgata se il Senato non procede
all'esame o lascia trascorrere inutilmente il termine per deliberare,
ma anche il caso in cui la Camera si sia pronunciata in via
definitiva.
Nel testo che modifica la carta costituzionale si prevede che
alla Camera sia necessaria la maggioranza assoluta per superare la
contrarietà del Senato in materie che hanno specifico interesse per
le autonomie o quando si tratti di autorizzare la ratifica di
trattati che riguardano l'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Si stabilisce anche che il Senato delle
autonomie possa svolgere attività conoscitive e formulare
"osservazione su ciascun progetto di atto normativo o documento
all'esame alla Camera dei Deputati". Si prevede poi che
l'iniziativa delle leggi "appartiene al governo, a ciascun
membro delle camere" ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita la legge costituzionale.
"Il Senato delle autonomie può, con deliberazione adottata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti richiedere alla
Camera di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal
caso la Camera dei Deputati procede all'esame e si pronuncia
entro il termine di 6 mesi dalla data di deliberazione" del
Senato.
Nella bozza si stabilisce anche una corsia preferenziale
per il governo e si prevede che l'esecutivo possa "chiedere
alla Camera dei Deputati di deliberare che un disegno di legge
sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto
alla votazione finale entro 60 giorni dalla richiesta ovvero
entro un termine inferiore determinato", secondo il
regolamento, tenendo conto della complessità della materia.
In questo caso si dimezzano i termini per il richiamo dei
disegni di legge già approvati dalla Camera.
Il presidente della Repubblica resta eletto dal Parlamento
in seduta comune, per 7 anni e nella bozza si dice che le
funzioni del capo dello Stato, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal presidente della Camera.
Il presidente della Repubblica può "sentito il suo
presidente, sciogliere la Camera dei Deputati".
Nel testo si disciplinano anche le cause di ineleggibilità
e incandidabilità di deputati e senatori e si prevede che alla
Camera sia l'assemblea a giudicare dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
incandidabilità mentre al Senato l'assemblea verifica i titoli
di ammissione dei suoi componenti ma "delle cause ostative alla
prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al
Senato delle autonomie da parte del suo presidente".