I nsieme alle incombenze amministrative per l’inizio dell’anno scolastico, si ripresenta per molti docenti l’opportunità di ottenere la “ricostruzione della carriera”. Si tratta della valutazione, ai fini giuridici ed economici, dei servizi svolti nella scuola ma in posizione pre ruolo e che, con la ricostruzione, andranno a comporre un’unica carriera in ruolo e a tempo indeterminato. Secondo la legge 107/2009 la ricostruzione deve essere richiesta dai docenti, dal personale educativo e altri operatori della scuola (sul portale “Istanze online”) nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno in corso. Un periodo esclusivo perché consente al Mef di impostare in tempo per i bilanci dello Stato il capitolo di spesa destinato al personale della scuola.
In realtà è possibile documentare i servizi pre ruolo con autodichiarazioni ma spesso la Ragioneria Provinciale chiede i certificati di servizio originali in un momento successivo e questo rallenta la registrazione del decreto di ricostruzione di carriera.
Il diritto alla ricostruzione non è soggetto ad alcuna prescrizione perché il periodo pregresso da rivalutare non è un elemento estraneo allo status di lavoratore, ma costituisce l’essenza stessa del rapporto di lavoro. Diversamente, il diritto agli effetti economici della ricostruzione, in pratica l’aumento dello stipendio, si prescrive in cinque anni, per cui una ricostruzione in qualsiasi tempo presentata ottiene anche gli arretrati ma solo per gli ultimi cinque anni che precedono la data effettiva della domanda.
Il tranquillo appuntamento di quest’anno è ravvivato da due recenti e innovative sentenze. Con l’ordinanza 1671/2024 la Corte di Cassazione precisa che se con la ricostruzione il calcolo dell’anzianità complessiva risulta superiore a quella di un pari docente a tempo interminato (violando così la normativa comunitaria), al neo immesso in ruolo va riconosciuto solo il trattamento garantito al collega già in ruolo.
La sentenza 66/2024 della Corte d’Appello di Salerno riconosce invece la continuità di servizio (al fine di raggiungere il requisito di 180 giorni di docenza nel corso dell’anno scolastico) anche per il giorno della domenica, o altra data festiva, che si colloca a cavallo di più supplenze. In questi casi la continuità didattica opera anche nell’interesse della scuola.
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