Il torrente degli adempimenti fiscali e previdenziali che nel mese di giugno si riversa su cittadini, enti ed imprese, investe anche la previdenza forense. Gli assicurati alla Cassa degli avvocati sono chiamati a versare, entro il 30 giugno, la terza rata dei contributi minimi, sia il soggettivo sia l'integrativo, per l'anno 2017 (rate di 740 e di 180 euro, salvo agevolazioni o esoneri).
L'appuntamento di giugno trova una particolare conferma nella recente sentenza del Tribunale di Roma, sezione Lavoro, n. 4805 del 22 maggio. Tema della sentenza: la legittimità del contributo minimo obbligatorio soggettivo, imposto dalla Cassa Forense agli iscritti di qualsiasi età e in qualsiasi condizione reddituale, pena la cancellazione dall'albo professionale. Contributo particolarmente sofferto dai giovani avvocati che nei primi anni della professione realizzano redditi minimi, alcuni anche zero, e considerato quindi come un odioso salasso della Cassa, specie negli attuali momenti di crisi della professione.
Il Tribunale di Roma ha stabilito invece la legittimità del contributo, peraltro inscindibile dall'iscrizione automatica e obbligatoria alla Cassa per tutti i legali. Diverse – secondo il giudice – le ragioni che documentano la fondatezza dell'operato della Cassa forense: a) ad iniziare dalla Costituzione che impone (e garantisce) per qualsiasi tipo di attività lavorativa la copertura previdenziale per la vecchiaia, l'invalidità, i superstiti; b) al dettato costituzionale la riforma Dini ha poi aggiunto che ogni tipologia di redditi deve essere soggetta a contribuzione (Inps, Cassa ecc.); c) infine, sulla natura del contributo minimo, che non è assimilabile ad una imposizione tributaria, ma va considerato come "una prestazione patrimoniale" che ha lo scopo di contribuire agli oneri finanziari della previdenza dei lavoratori interessati. Ed è solo con i contributi di tutti gli iscritti – conclude il Tribunale – che la Cassa forense (come tutte le altre Casse ed enti previdenziali) può adempiere alle sue finalità.
In linea poi con la normativa comunitaria, l'iscrizione automatica alla Cassa degli iscritti all'Albo, non costituisce un ostacolo alla concorrenza, né opera discriminazioni, nello svolgimento dell'attività professionale. Di contro, il contributo minimo assicura un trattamento previdenziale di base anche in presenza di redditi modesti.
Sul minimo integrativo si confrontano posizioni diverse, anche se la stessa Cassa forense appare disponibile nel confronto con l'Aiga, l'associazione dei giovani legali, ad un provvedimento normativo di modifica o di abolizione.
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