Dal collegamento sempre più stretto tra fisco e previdenza non sono escluse le attività e i redditi dei liberi professionisti. Tuttavia sulle effettive attività che producono redditi professionali - ma sopratutto sull'esercizio effettivo di una professione - si sono contrapposti nel tempo indirizzi diversi, con conseguenti effetti sulla previdenza, cioè se sono dovuti contributi pensionistici, in quale gestione, quando pagare ecc.La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale (Inps/gestione separata, ex Inpdap, Cassa di categoria) si debba applicare a quanti esercitano un'attività libero professionale anche in un settore diverso da quello della professione corrente e per la quale è richiesta l'iscrizione in un apposito albo.Per stabilire se il reddito professionale debba essere soggetto alla contribuzione di una Cassa professionale oppure dell'Inps, la Corte ha precisato, in premessa, il significato del termine "esercizio della professione", dal quale discende poi l'applicazione delle regole previdenziali. Un'interpretazione del termine non statica e rigorosa, secondo la Corte, che deve tener conto dell'evoluzione delle competenze e delle cognizioni tecniche della professione. In pratica, "esercizio della professione" comprende sia l'espletamento di una prestazione tipicamente professionale sia lo svolgimento di altre attività che, seppure non tipiche della professione, presentano tuttavia un inscindibile legame con la specialità di base. Attività che in genere sono svolte con le forme di una collaborazione a progetto oppure coordinata e continuativa.Attività occasionali. Riguardo la previdenza, le attività "extra" riconducibili alla professione producono pertanto compensi che concorrono a formare il reddito imponibile, sul quale vanno calcolati il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all'ente previdenziale di categoria. Un'interessante casistica sulle figure professionali con attività diverse nel campo dell'ingegneria e dell'architettura è riportata nella recente circolare dell'Inps n. 72 dello scorso 10 aprile.A monte dei nuovi criteri, il ministero dell'Economia (con la nota 4594/2015) ha precisato che le prestazioni "occasionali", in aggiunta alla professione ma con carattere di abitualità, danno luogo a compensi di lavoro autonomo e soggetti alla disciplina regolamentare, fiscale e previdenziale di categoria. E per le categorie professionali con iscrizione agli albi non hanno rilevanza i confini delle collaborazioni, cioè entro 30 giorni nell'anno solare oppure entro la soglia di 5.000 euro (da poco rivalutata per il 2015 a 5.060 euro netti).
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